Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Ufficio Verbali - elaborazione e gestione contravvenzioni
L’ufficio elaborazione e gestione contravvenzioni ha la funzione di gestire tutte le violazioni in materia di circolazione stradale; presso l’ufficio è possibile chiedere informazioni o presentare richiesta di annullamento o ricorso in merito alla sanzione e visionare le immagini rilevate con apparecchiature specifiche (es. varchi elettronici, photored, ecc.).
Annullamento d'ufficio (AUTOTUTELA)
Quando è possibile richiedere l'annullamento d'ufficio:
- Decesso del trasgressore / obbligato in solido;
- Contestazione ai sensi dell’articolo 180 c.8 in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione della documentazione richiesta;
- Veicolo oggetto di furto;
- Doppia verbalizzazione della medesima violazione;
- Contestazione ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada in caso di dimostrazione di avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione che prevede decurtazione di punti sulla patente di guida;
- Violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per transiti in ztl in caso di dimostrazione dell’esistenza del permesso in deroga;
- Accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione;
- Verbali di accertamento e contestazione notificati al trasgressore e/o all’obbligato in solido nonostante questi abbiano proceduto al pagamento, nei termini prescritti tramite c.c.p. e la comunicazione di avvenuto pagamento, da parte del gestore del servizio postale, è tardiva.
Ricorso al Prefetto
Avverso il verbale di infrazione al Codice della Strada che prevede una sanzione pecuniaria il destinatario può pagare la somma in misura ridotta oppure, in alternativa, presentare ricorso al Prefetto attraverso il Comando di Polizia Municipale oppure al Giudice di Pace.
Si può presentare ricorso al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o notificazione del verbale, ai sensi art. 201 C.d.S. Con il termine contestazione s’intende la notifica immediata, ovvero il trasgressore è stato fermato dall’agente P.M. su strada, è stato identificato ed è stato redatto immediatamente il verbale.
Se il verbale d’accertamento (c.d preavviso) è rinvenuto sul parabrezza del veicolo non si è ancora in presenza di atto perfezionato ed occorre attendere la notificazione nei confronti del proprietario.
Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice e deve essere inviato tramite raccomandata a.r. al Prefetto di Genova tramite il Comando Polizia Municipale di Rapallo. (art. 203 C.d.S.)
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni (per es. copie permessi, copie certificati medici, dichiarazioni datore lavoro, copie documenti veicolo, ecc.). Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare. Se si ritiene necessario si può richiedere audizione personale al Prefetto.
Dal ricevimento del ricorso il Comando di Polizia Municipale ha 60 giorni di tempo per istruire il fascicolo e trasmetterlo in Prefettura.
La Prefettura ha a disposizione 120 giorni per emettere provvedimento d’ingiunzione di pagamento o d’archiviazione del verbale.
Il provvedimento di rigetto del ricorso ed ingiunzione di pagamento deve essere notificato entro 150 giorni dalla sua data di emissione.
Attenzione: se si era richiesta audizione personale i termini sopra indicati, subiscono un’interruzione che va dal momento di notifica della convocazione a quello dell’avvenuta audizione.
In caso di mancato accoglimento del ricorso il Prefetto ingiunge il pagamento della sanzione in misura doppia rispetto a quella indicata a verbale (c.d. minimo edittale). Le modalità di pagamento sono indicate sul provvedimento del Prefetto. In caso di mancato pagamento sarà avviata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla legge.
Il provvedimento del Prefetto si può impugnare entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento stesso presentando opposizione direttamente alla Cancelleria del Giudice di Pace o tramite raccomandata a.r.
Ricorso al Giudice di Pace (cliccare sul link per raggiungere la sezione dedicata ai ricorsi al Giudice di Pace)
Scritti difensivi
Per le violazioni amministrative diverse dal Codice della Strada, come quelle relative al Regolamento di Polizia Urbana, si parla di scritti difensivi, come disposto dall’art. 18, primo comma della legge 24 novembre 1981, n. 689: “Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità” .
Lo scritto difensivo può essere redatto in carta semplice ed è proponibile alla sola Autorità competente a ricevere il rapporto (per il Regolamento di Polizia Urbana è il Sindaco del Comune di Rapallo) e non al giudice di pace. Può essere richiesta l’audizione personale.
Allo scritto si può allegare tutta la documentazione che il ricorrente ritenga utile per supportare le sue motivazioni. Occorre indicare chiaramente il numero e la data del verbale che s’intende impugnare.