Procedimenti gestiti da questa struttura
Riferimenti normativi
Allegati

(Pubblicato il 28/10/2022 - Aggiornato il 28/10/2022 - 3641 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Gli interventi edilizi, urbanistici, ambientali o di altra natura, che modificano il paesaggio, relativi a beni immobili di proprietà pubblica o privata, ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico, devono essere preceduti dall'acquisizione della relativa Autorizzazione paesaggistica (art. 146 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio - Decreto Legislativo n. 42 del 22.01.2004).
L'autorizzazione è un provvedimento che viene emesso dal Comune, soggetto delegato dalla Regione, previa acquisizione obbligatoria e vincolante del parere favorevole da parte della competente Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Genova e le provincia di La Spezia, a seguito della presentazione di apposita domanda corredata dai relativi allegati descrittivi, grafici e fotografici, ante e post intervento.
La richiesta di Autorizzazione paesaggistica, indipendentemente dal tipo di procedimento (ordinario, semplificato o accertamento di conformità paesaggistica) deve essere inoltrata in formato digitale attraverso il portale dello SUE raggiungibile al seguente Portale Istanze Online
Alcuni interventi non sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica
Trattasi esclusivamente degli interventi elencati nell’all. "A" del DPR n. 31/2017. Per tali interventi, il professionista/procuratore incaricato è tenuto a presentare, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo, la dichiarazione di intervento realizzabile senza l’obbligo dell’autorizzazione paesaggistica (qualora la dichiarazione, ai sensi del DPR n. 445/2000, risultasse infedele, oltre alle sanzioni penali, è prevista la decadenza dai benefici ottenuti in base alla dichiarazione stessa).
Altri interventi sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica semplificata mediante procedura e documentazione semplificata introdotta dal DPR 13/02/2017, n. 31. Trattasi esclusivamente degli interventi elencati nell’all. "B" del suddetto DPR n. 31/2017.
Gli altri interventi sono soggetti all’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ordinaria mediante procedura ordinaria disciplinata dall’art. 146 del D.Lgs n. 42/2004.
Inoltre, per regolarizzare interventi eseguiti in assenza/difformità dell’autorizzazione paesaggistica è prevista la procedura per l’accertamento della compatibilità paesaggistica prevista dall'art. 167 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio – D.Lgs. n. 42/2004.
Per tutti gli interventi di coloritura delle facciate, i proprietari devono richiedere il rilascio del nulla osta colore, sia quando si mantengano le tinte, sia quando vengano modificate presentando Istanza Nulla Osta colore, di cui è scaricabile modulistica nella sezione dedicata Coloritura Facciata Edifici.
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Si invita ad una lettura approfondita delle disposizioni normative in tema di procedimenti autorizzativi semplificati in aree vincolate paesaggisticamente, al fine di verificare la corretta applicazione della procedura semplificata. Si ravvisa pertanto l’estrema importanza della corretta identificazione dei vincoli (art. 136 lett. a, b, c, d e art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004).
Si ricorda infine che l’autorizzazione paesaggistica ovvero l’esclusione della stessa costituisce atto autonomo e non esime dalla presentazione di titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, se previsto dalla vigente normativa o altro nullaosta (parere polizia municipale, vincolo idrogeologico, demanio marittimo, etc).
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Si ricorda che gli immobili soggetti a tutela paesaggistica sono quelli di cui:
- all'art. 136 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. imposti con Decreto Ministeriale specifico, che sono cartografati sul sito internet della Regione Liguria Liguria Vincoli
- all'art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 e s.m.i. ex vincoli Galasso. In particolare per gli immobili di cui all'art. 142, comma c) (aree vincolate poiché poste a meno di 150 mt. da un corso d'acqua) si possono consultare sia la cartografia online disponibile in questa sezione, sia la cartografia pubblicata dalla Regione Liguria - Piano di Bacino Ambito 15 - Rete idrografica esistente - Autorità di bacino regionale - Ambito 15
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Tutti i versamenti riferiti ai procedimenti edilizi di natura paesaggistica, quali diritti di segreteria/istruttori, indennità risarcitorie o altre fattispecie, devono essere eseguiti esclusivamente attraverso il sistema di pagamento verso la Pubblica Amministrazione PagoPA (stabilito dall’Agenzia per l’Italia Digitale - Agid).