Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Patrimonio
Gestione amministrativa degli immobili in proprietà, locazione o concessione tramite l’istruttoria degli atti necessari alla definizione dei rapporti con i vari soggetti interessati nel rispetto delle disposizioni normative in vigore.
Acquisto ed alienazione di beni immobili conseguenti alle linee programmatiche sviluppate da parte dell’Amministrazione Comunale.
Gestione amministrativa delle concessioni demaniali
Cura dell’inventario comunale, con particolare riguardo alle elaborazioni necessarie alla redazione del conto del patrimonio.
Gestione delle chiavi di accesso ai vari immobili comunali.
Attività relativa alla gestione di libri e pubblicazioni, editi o acquistati dal Comune.