
Altre strutture che si occupano del procedimento
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
NESSUNO.
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
D.P.R. 396 2000 ART.36
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
COSA SI INTENDE?
Il cambiamento di cognome e nome, o l´aggiunta al proprio di un altro cognome o di un altro nome, avviene con decreto del Prefetto.
Il cittadino interessato deve presentare una domanda al Prefetto della Provincia in cui ha la residenza. Il modello di domanda è reperibile sul sito della Prefettura di Genova.
Il Prefetto, qualora la richiesta appaia meritevole di considerazione, autorizza il richiedente a far affiggere all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza un avviso contenente il sunto della domanda. L’affissione, che deve avere una durata di trenta giorni consecutivi, deve essere richiesta personalmente dall’interessato (o dai suoi genitori per i minori).
Successivamente la Prefettura, accertata la regolarità dell’affissione, emanerà un proprio decreto.
L’originale del decreto prefettizio deve essere presentato personalmente (o inoltrato a mezzo posta unitamente alla fotocopia di un documento di identità) all’Ufficio di Stato Civile del Comune di residenza al fine di chiederne la trascrizione nei registri di Stato Civile.
L´ufficiale di Stato Civile provvede alla trascrizione del decreto sul relativo registro e ne da comunicazione agli uffici competenti degli eventuali altri Comuni interessati (nascita, residenza, matrimonio, nascita dei figli).
Gli effetti del cambiamento sono sospesi fino al compimento di tutte le annotazioni prescritte.
RICHIESTA DI ESATTA INDICAZIONE DEL NOME
DI COSA SI TRATTA?
Il cittadino che alla nascita ha avuto attribuito, prima dell’entrata in vigore del Nuovo Ordinamento di Stato Civile (30/03/2001), un nome composto da più elementi, può dichiarare per iscritto all’Ufficiale di Stato Civile del luogo di nascita, l´esatta indicazione con cui devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati dagli Uffici dello Stato Civile e di Anagrafe.
Pertanto, se c´è discordanza tra quanto risulta sull’atto di nascita e quanto riportato in altri documenti amministrativi in merito all’indicazione del nome (es. Anna Maria invece di Anna) l’interessato si può presentare questa dichiarazione.
La dichiarazione firmata (non autenticata) deve essere accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità, e deve essere presentata all’Ufficio di Stato Civile del Comune di nascita, mediante l’apposito modulo.
L´Ufficiale dello Stato Civile che riceve l´istanza-dichiarazione procede alla sua annotazione nell’atto di nascita e alle comunicazioni anagrafiche che ne conseguono.
NESSUNO.
D.P.R. 396 2000 ART.36