Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

AUTENTICAZIONE DI COPIE E DOCUMENTI

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella

Uffici responsabili

Anagrafe

Descrizione

 

AUTENTICAZIONE DI COPIE DI DOCUMENTI

UFFICIO DI RIFERIMENTO:   Ufficio Anagrafe

A cosa serve?

  • L’autentica di copia serve a comprovare l'autenticità della copia di un documento e pertanto può sostituire l'originale per gli usi previsti dalla legge.
     

Chi può autenticare?

  • L’Ufficiale d’Anagrafe

  • L’impiegato addetto a ricevere la documentazione (di pubblica amministrazione o gestore di pubblico servizio)

  • Il pubblico ufficiale che ha emesso il documento o presso il quale è depositato l'originale

  • Il notaio

  • Il segretario comunale

  • Il cancelliere


Quale documentazione serve?

  • Documento originale

  • Fotocopia da autenticare

  • Documento d’identità del richiedente
     

Chi può richiederla?

  • L’interessato o persona diversa

 

Dove si può richiedere?

  • In qualsiasi Comune italiano, anche diverso da quello di residenza

 

Le Pubbliche Amministrazioni e i gestori di pubblici servizi non possono più richiedere copie autentiche, ma devono accettare autocertificate corredata da copia del documento d'identità del dichiarante, così come previsto dal D.P.R. 28/12/2000 n. 445.


AUTENTICAZIONE DI FIRMA-ATTO NOTORIETA'-ATTO DELEGA

UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe

A cosa serve?

  • L’autentica di firma serve a comprovare che la firma è stata apposta dal dichiarante in presenza del pubblico ufficiale incaricato all'autentica.

 

Chi può autenticare?

  • L’Ufficiale d’Anagrafe

  • Il notaio

  • Il segretario comunale

  • Il cancelliere

 

Cosa si può autenticare presso l’Ufficio Anagrafe?

  • dichiarazioni di stati , fatti e qualità personali di cui il dichiarante sia a diretta conoscenza se richieste da privati, in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28/12/2000, n. 445

  • istanze da presentare a privati

  • deleghe per la riscossione di benefici economici da parte di terze persone

  • atti di alienazione di beni mobili registrati secondo la disciplina dell'art. 7 della legge n. 248/2006

 

Chi può richiederla?

  • La persona interessata in grado di intendere e di volere, munita di documento d’identità.

 

Dove si può richiedere?

  • In qualsiasi Comune italiano, anche diverso da quello di residenza

 

Qual è la procedura per chi è impossibilitato per gravi motivi (invalidità) a presentarsi all’Ufficio Anagrafe?

  • L’interessato può inviare un incaricato presso l'Ufficio Anagrafe del Comune in cui risiede, che consegni la documentazione sulla quale va autenticata la firma e che prenda accordi con l'ufficiale anagrafico affinché un agente di polizia si rechi presso la sua abitazione ad autenticare la firma.
     

Per le dichiarazioni rivolte a Pubblica Amministrazione o ai gestori di pubblico servizio è possibile apporre la propria firma direttamente dinanzi all'impiegato addetto a ricevere la documentazione oppure inviarla via posta o fax con allegata la fotocopia di documento di identità valido.



AUTENTICA DELLE FOTOGRAFIE


UFFICIO DI RIFERIMENTO: Ufficio Anagrafe
 

A cosa serve?

  • Rilascio di documenti personali (es. patente di guida, passaporto, porto d'armi, licenza di pesca, licenza di caccia) nei casi previsti dalla normativa

  • Per specifiche richieste di Pubbliche Amministrazioni.
     

Dove si può richiedere?

  • Presso l’Ufficio Anagrafe di qualsiasi Comune italiano, anche non di residenza

  • Presso l’Ufficio di riferimento che chiede l’autentica di fotografia (ad es. per il passaporto è possibile richiedere l'autentica in Questura)

Chi può richiederla?

  • L’interessato in presenza

  • L’interessato minore in presenza accompagnato da un genitore o tutore

Quale documentazione serve?

  • Documento d’identità in corso di validità.

  • Fotografie formato tessera recenti


 


 

Chi contattare

Personale da contattare: Sara DI CIANO

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
in tempo reale (salvo problemi)

Costi per l'utenza

In bollo: marca da bollo da Euro 16,00  + Euro 0,52 per diritti di segreteria

 In carta semplice :Euro 0,26 per diritti di segreteria esclusivamente per gli usi per i quali la legge prevede l'esenzione dall'imposta di bollo

Riferimenti normativi

D.P.R. 28/12/2000 N. 445

D.P.R. 26/10/1972 N. 642

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0
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Recapiti e contatti
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