Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Trascrizione atti provenienti dall'estero/Sentenze straniere di divorzio

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Stato Civile

Descrizione

COSA SI INTENDE?

Gli atti di stato civile (nascita, morte, matrimonio, cittadinanza), formati all'estero, riguardanti i cittadini italiani o le relative dichiarazioni che li riguardano, rese secondo le norme stabilite dalla legge del luogo alle autorità locali straniere competenti, devono essere inviate senza indugio, a cura della parte interessata, all'autorità diplomatica o consolare italiana che si trova su quel territorio che le trasmetterà per la loro trascrizione al Comune italiano competente.
La trascrizione di tali atti può essere richiesta anche dai diretti interessati al comune competente presentando copia degli stessi debitamente legalizzata e tradotta in italiano, a meno che non siano stati rilasciati da Stati con cui vigono accordi internazionali che prevedono l'esenzione da tale formalità .
La funzione della legalizzazione consiste nel certificare la provenienza degli atti e la qualifica dei loro firmatari.
Esiste ora la possibilità anche per il cittadino straniero residente in Italia, di richiedere al proprio comune di residenza la trascrizione degli atti di stato civile che lo riguardano; da tale atto non sarà comunque possibile rilasciare alcuna certificazione se non la copia integrale dello stesso.
Possono altresì essere trascritti gli atti dei matrimoni celebrati fra cittadini stranieri dinanzi all'autorità diplomatica o consolare straniera in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui detta autorità appartiene.

QUALI SONO I PRESUPPOSTI?

La trascrizione può essere domandata da chiunque vi ha interesse, con istanza verbale o con atto redatto per iscritto e trasmesso anche a mezzo posta, o dalla pubblica autorità .
Gli atti formati all'estero non possono essere trascritti se contrari all'ordine pubblico.
In generale la trascrizione dell'atto può essere richiesta al comune ove l'interessato ha la residenza o a quello in cui risulta iscritto all'A.I.R.E. (Anagrafe degli italiani residenti all'estero) o, in mancanza a quello del comune di iscrizione o trascrizione dell'atto di nascita o, se egli è nato e residente all'estero, a quello del Comune di nascita o di residenza della madre o del padre di lui, ovvero dell'avo materno o paterno.
Per le persone nate e residenti all'estero, nell'impossibilità di individuare il comune competente in base a tali criteri, il consolato italiano all'estero può anche invitare l'interessato a indicare un Comune a sua scelta.

QUALE DOCUMENTAZIONE DEVO PORTARE?

1 ) Documento valido di identità di chi richiede la trascrizione che deve essere l'interessato o l'esercente la potestà in caso di minore.

2 ) Originale o copia conforme dell'atto di cui si richiede la trascrizione, debitamente legalizzata e tradotta in lingua italiana.

SENTENZE STRANIERE DI DIVORZIO

COSA SI INTENDE?

Le sentenze di divorzio pronunciate all'estero non sono automaticamente valide in Italia. Devono essere trascritte presso l'Ufficio dello Stato Civile del Comune dove risulta registrato il relativo atto di matrimonio, ai fini della prescritta annotazione a margine dell'atto stesso.

Per richiedere la trascrizione del divorzio la sentenza dovrà essere definitiva, ovvero "passata in giudicato".

COSA DEVO PRESENTARE?

a) Sentenze di divorzio rilasciate da paesi appartenenti all'Unione Europea dopo il 01.03.2001

  • modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva 
  • certificato originale di cui all’art. 39, allegato I del Regolamento del Consiglio dell’Unione Europea CE n. 2201/2003 del 27.11.2003, rilasciato dal Tribunale che ha pronunciato la sentenza;
  • fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 

b) Sentenze di divorzio emesse in paesi NON appartenenti all'Unione Europea oppure in paesi UE prima del 01.03.2001

  • modulo di istanza/dichiarazione sostitutiva. 
  • sentenza di divorzio passata in giudicato legalizzata dalle autorità competenti del Paese di emissione. 
  • traduzione integrale della sentenza in lingua italiana effettuata da un traduttore ufficiale.
  • fotocopia di un documento valido di riconoscimento. 

 

 

 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
120 giorni

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON PREVISTO

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Richiesta trascrizione atto matrimonio_ cittadino italiano.pdf
(Pubblicato il 22/12/2020 - Aggiornato il 22/12/2020 - 89 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Richiesta trascrizione atto matrimonio_ cittadino straniero.pdf
(Pubblicato il 22/12/2020 - Aggiornato il 22/12/2020 - 90 kb - pdf)
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