
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Modulistica per il procedimento
Regolamenti per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 10/01/2018 - Aggiornato il 10/01/2018 - 713 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il permesso a mantenere va richiesto quando:
- si eseguono interventi edilizi, senza aver comunicato al Comune il loro inizio mediante SCIA o aver ottenuto il permesso di costruire
- presa visione del progetto originario del fabbricato e/o dei successivi titoli
edilizi riguardanti l'immobile si constata che in sede di costruzione sono state realizzate modifiche non autorizzate.
E’ necessario rivolgersi a un tecnico abilitato (architetto, geometra, ingegnere, ecc.), che una volta verificato, presso gli uffici edilizia privata, il possibile mantenimento dell'intervento, può presentare un progetto per sanare l’abuso.
Secondo il tipo di abuso viene richiesto, prima del rilascio del provvedimento a mantenere le opere edilizie eseguite, il pagamento della cosiddetta ''oblazione''.
Qualora la sanatoria riguardi un intervento parzialmente eseguito su immobili in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, l'istanza dovrà pervenire al Settore Edilizia Privata già corredata di richiesta di compatibilità paesaggistica.
Nel caso in cui la sanatoria riguardi un intervento totalmente eseguito su immobili in zona sottoposta a vincolo paesaggistico, gli uffici cureranno ogni adempimento necessario, chiedendo l'obbligatorio parere vincolante della Soprintendenza.
Ottenuto parere favorevole, il rilascio della sanatoria è subordinato al pagamento di una sanzione aggiuntiva, ex art. 167, D. Lgs 42/04 e successive modifiche.
In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato.
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