
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Contratti Collettivi Nazionali
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
1. Concessione di:
- permessi retribuiti e permessi brevi;
- congedi dei genitori;
- congedi per eventi e cause particolari;
- Aspettative;
Nella sezione "modulistica" (vd. infra) è possibile scaricare il modulo unificato da utilizzare per la richiesta di:
Ferie
Ferie pregresse
Recupero straordinario
Permesso retribuito per particolari motivi personali o familiari
Permesso retribuito per frequenza a corsi legali di studio (“150 ore”)
Permesso retribuito per la donazione di sangue
Permesso retribuito per partecipazione concorsi od esami
Permesso retribuito per matrimonio
Permesso retribuito per lutto
Aspettativa non retribuita per ragioni di famiglia
Malattia bambino di età inferiore ai tre anni
Malattia bambino di età compresa tra i tre e gli otto anni non retribuita
Congedo di maternità (astensione obbligatoria)
Congedo parentale 1° trenta giorni retribuiti al 100%
Congedo parentale retribuito al 30%
Riposo compensativo
2. Missioni / Trasferte:
Disciplina del compenso per lavoro straordinario in caso di missione/trasferta:
In caso di trasferta, deve essere considerato lavoro straordinario solo il tempo effettivamente lavorato nella sede della trasferta ed eccedente l'orario d'obbligo giornaliero, escludendo da tale computo le ore di viaggio, tranne che nel caso degli autisti, per i quali si considera attività lavorativa anche il tempo occorrente per il viaggio e quello impiegato per la sorveglianza e la custodia del mezzo.
Pertanto, le ore di viaggio:
· sono computate nel normale orario di lavoro, nel senso che non devono essere recuperate (un dipendente inviato in trasferta in una giornata in cui è tenuto a lavorare dalle 8 alle 14, che parta alle 8 e rientri alle 14, impiegando due ore di viaggio tra andata e ritorno, non deve recuperare due ore di lavoro);
· le parti hanno scelto di stabilire una sola eccezione al principio codificato nell’art. 41, comma 2 lettera c) che è quella degli autisti; in tutti gli altri casi, le ore di viaggio (utili ad altri fini) NON SONO UTILI AI FINI DELLO STRAORDINARIO;
· l’eccezione stabilita per gli autisti vale solo per il dipendente in possesso del profilo professionale di autista (e non per chiunque guidi la macchina dell’ente) e, ovviamente, solo se tale soggetto svolge effettivamente le relative mansioni guidando e sorvegliando la macchina: se “l’autista” non guida ma viaggia come trasportato, si applica anche a lui il principio della non utilità delle ore di viaggio.
La normativa contrattuale attualmente in vigore, prevista dall'art. 30 del CCNL del 16 maggio 2001, esclude la possibilità di recupero delle ore di viaggio effettuate in caso di trasferta a prescindere dal pagamento o meno della ex indennità di missione, abolita dalla legge n. 266 del 2005.
- Modulistica: vd. infra in sezione "modulistica"
3. Straordinario
Le prestazioni di lavoro straordinario vanno preventivamente e formalmente autorizzate dal dirigente, utilizzando apposito modulo scaricabile in sezione "modulistica"
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