
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Calcolo trattamento pensionistico e TFS/TFR
Uffici responsabili
PersonaleDescrizione
Elaborazione pratiche di pensionamento e liquidazione
- REQUISITI
L'art. 24 della legge 214 del 22/12/2011 ha modificato i requisiti di età per l'accesso alla pensione di vecchiaia sia nel settore pubblico che in quello privato . Tali requisiti vengono brevemente illustrati nella tabelle sottostanti :
1. Pensioni di vecchiaia:
- Requisito età uomini dal 2012: 66
- Requisito età donne dal 2012: 66
2. Pensione anticipata:
Viene abolita la pensione di anzianità ed introdotta la pensione anticipata il cui unico requisito richiesto risulta essere quello contributivo per tutti determinato secondo la tabella sottostante :
ANNO | UOMINI | DONNE |
2012 | 42 + 1 mese | 41 + 1 mese |
2013 | 42+2 mesi+3 relativi all'aspettativa di vita =5 | 41+2 mesi+3 relativi all'aspettativa di vita =5 |
2014 | 42 + 3 mesi+3 relativi all'aspettativa di vita =6 |
41 + 3 mesi+3 relativi all'aspettativa di vita= 6 |
Il requisito contributivo della tabella su esposta, ma anche i requisiti anagrafici per le pensioni di vecchiaia e per il diritto all'assegno sociale, saranno aggiornati ogni tre anni in base alla dinamica della speranza di vita . L'aggiornamento avrà luogo a partire dal 2013 . L'aggiornamento diventerà biennale a partire dal 2019 .
La dinamica della speranza di vita è il meccanismo che aggancia i requisiti per il diritto alle prestazioni pensionistiche agli incrementi dell'aspettativa di vita rilevati dall' ISTAT .
Anno Incrementi aspettativa di vita
2013 3 mesi
2014 3 mesi
2015 3 mesi
La tabella su esposta riporta valori indicativi stimati dal Governo nella relazione tecnica allegata al decreto .
Viene abolito, dal 2012, il meccanismo delle finestre mobili e vengono introdotte della penalizzazioni per coloro che accedono alla pensione anticipata prima del compimento dei 62 anni di età .
La penalizzazione per la pensione anticipata funziona nel modo seguente :
Chi andrà in pensione anticipata, in quanto ha raggiunto il requisito contributivo, prima dei 62 anni, subirà un taglio del 1% per ogni anno precedente ai 62 a partire da 60 anni. La penalizzazione diventa del 2% per ogni anno mancante ai 60. La penalizzazione sarà applicata alla quota di pensione calcolata con il metodo retributivo .
Nel caso in cui l’età al pensionamento non sia intera la riduzione percentuale è proporzionale al numero di mesi .
- CALCOLO
Il calcolo della pensione sarà:
1)per coloro che hanno almeno 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/2011 e contributivo dal 01/01/2012;
2)per coloro che hanno meno di 18 anni di contribuzione al 31/12/1995, il calcolo sarà retributivo per le anzianità fino al 31/12/1995 e contributivo dal 01/01/1996;
3)per coloro che hanno contribuzione a partire dal 01/01/1996, il sistema di calcolo sarà interamente contributivo .
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