Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Gestione permessi e congedi ai sensi dell'art. 33 L. 104/1992 ed art. 42 D.Lgs 151/2001

Responsabile di procedimento: Di Venanzo Elena
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Personale

Descrizione

Questa tipologia di permessi è volta a tutelare queii dipendenti che devono occuparsi di familiari non autosufficienti o che sono in prima persona affetti da disabilità grave.

1. Congedo biennale per l'assistenza a persona disabile

- A chi spetta:

* al coniuge convivente di soggetto con handicap in situazione di gravità riconosciuta, che non sia ricoverato a tempo pieno presso una struttura, salvo che, in tal caso, sia richieta dai sanitari la presenza del sogetto che presta assistenza

* In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente, hanno diritto di fruire del congedo, secondo un ordine di priorità:

   - il padre / la madre, anche adottivi, conviventi

   - uno dei figli conviventi

   - uno dei fratelli / sorelle conviventi

Le circostanze in presenza delle quali il diritto, non potendo essere esercitato dall'avente titolo, viene riconosciuto in capo al soggetto che segue l'ordine gerarchico, sono le medesime previste per il coniuge (mancanza, decesso, patologie invalidanti).

Il congedo non può essere riconosciuto a più di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona.

- Cosa spetta

Nei periodi di congedo spetta un'indennità corrispondente all'ultima retribuzione percepita (con riferimento alle voci fisse e continuative), il periodo di congedo è coperto da contribuzione figurativa accreditata d'ufficio. L'indennità spetta fino ad un importo massimo annuale di € 44.276,32 riferito all'anno 2011 e rivalutabile periodicamente, comprensivo della contribuzione figurativa.
Non viene maturata la tredicesima.

- Documenti da allegare (la certificazione sanitaria va allegata in busta chiusa)
   - Per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL/INPS integrata ex art. 4 legge 104/92 (anche in copia dichiarata autentica) o, nell'attesa della decisione, laddove siano
decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, dal certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del Ssn o assimilato.
   - Per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo.
   - Per i Grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

- MODULISTICA (vd. infra)

* Congedo straordinario per coniuge

* Congedo straordinario per genitore

* Congedo straordinario per fratello/sorella

2. Assistenza a soggetto portatore di handicap grave:

- A chi spetta
I  permessi spettano ai genitori, anche adottivi o affidatari, al coniuge ai parenti o agli affini entro il secondo grado.

I permessi possono essere usufruiti da parenti o affini di terzo grado soltanto qualora uno dei genitori o il coniuge abbiano compiuto 65 anni, siano affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti (sono parenti di primo grado ad es.: genitori, figli; sono parenti di secondo grado ad es.: nonni, fratelli, sorelle, nipoti in quanto figli dei figli; sono affini di primo grado ad es.: suocero/a, nuora, genero; sono affini di secondo grado ad es.: cognati sono parenti di terzo grado ad es.: zii, nipoti in quanto figli di fratelli/sorelle, bisnonni, pronipoti in linea retta; sono affini di terzo grado ad es. zii acquisiti, nipoti acquisiti).


I permessi possono essere usufruiti da un solo lavoratore per assistere la stessa persona; l’unica eccezione riguarda i genitori che possono fruire dei permessi per assistere lo stesso figlio anche alternativamente sempre nel limite dei tre giorni per disabile in situazione di gravità.

- Cosa spetta
- Al coniuge, ai parenti e agli affini della persona disabile in situazione di gravità spettano tre giorni di permesso mensile, anche frazionabili in ore, coperti da un'indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso.
- Ai genitori di figli disabili in situazione di gravità minori di tre anni spettano, in alternativa,

  * tre giorni di permesso come sopra descritti, oppure
  * il prolungamento del congedo parentale con diritto per tutto il periodo ad una indennità pari al 30% della retribuzione. Il prolungamento può essere usufruito dal termine del periodo massimo di congedo parentale previsto per il genitore richiedente; oppure
  * permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro: 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, un’ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore. Per tali permessi spetta un'indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso.


I giorni di permesso non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi.


Nel caso in cui il richiedente abbia un rapporto di lavoro part time di tipo verticale, le giornate di permesso mensile vengono proporzionalmente ridotte.


- Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)
* dati anagrafici del richiedente
* rapporto di parentela, affidamento o affinità col disabile
* dati anagrafici del disabile in situazione di gravità
* rapporto di lavoro in corso
* non ricovero a tempo pieno del disabile in situazione di gravità


- Documenti da allegare (la certificazione sanitaria va allegata in busta chiusa)
Per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL/INPS integrata ex art. 4 legge 104/92 (anche in copia dichiarata autentica) o, nell'attesa della decisione, laddove siano
decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, dal certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato.
Per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo.
Per i Grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessio-
ne rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.

 

- MODULISTICA (vd. infra)

Domanda di permesso per familiari

 

3. Permessi per il lavoratore disabile in situazione di gravità

- A chi spetta

* Il richiedente deve avere un rapporto di lavoro dipendente in corso

* Il lavoratore deve essere in stato di handicap in situazione di gravità previsto dall'art. 3, comma 3, legge 104/1992 o Grande invalido di guerra o equiparato.

La condizione di handicap in situazione di gravità deve essere accertata dalla competente Commissione ASL. A decorrere dal 01.01.2010 le suddette commissioni sono integrate da un medico dell’INPS .
La sindrome di Down può essere accertata anche dal medico di base che rilascerà la relativa certificazione su presentazione del "cariotipo".

La condizione di Grande invalido di guerra o equiparato è accertato dal decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, in cui deve essere oscurata la parte relativa alla diagnosi, o dalla copia dell’attestato di pensione.
 

La documentazione sanitaria (anche in copia autenticata) deve essere allegata al modulo in busta chiusa.

- Cosa spetta

* permessi orari retribuiti rapportati all’orario giornaliero di lavoro : 2 ore al giorno in caso di orario lavorativo pari o superiore a 6 ore, 1 ora in caso di orario lavorativo inferiore a 6 ore.
in alternativa
* 3 giorni di permesso mensile utilizzabili anche frazionandoli in ore.

I permessi non usufruiti in un mese non possono essere cumulati nei mesi successivi. Per entrambe le tipologie di permessi spetta un'indennità corrispondente all’intero ammontare della retribuzione relativa ai periodi di permesso.

I periodi sono coperti da contribuzione figurativa.

- Dati, informazioni e dichiarazioni indispensabili (articolo 1 comma 783 legge 296/2006)
* dati anagrafici del richiedente
* rapporto di lavoro in corso
* dichiarazione di essere in stato di handicap in situazione di gravità


- Documenti da allegare (la certificazione sanitaria va allegata in busta chiusa)
per la disabilità in situazione di gravità deve essere allegato il relativo verbale rilasciato dalla competente Commissione ASL/INPS integrata ex art. 4 legge 104/92 (anche in copia dichiarata autentica) o, nell'attesa della decisione, laddove siano decorsi 90 giorni dalla presentazione della domanda, dal certificato provvisorio rilasciato dal medico specialista nella patologia denunciata, dipendente del SSN o assimilato
per la sindrome di Down può essere allegata, in alternativa, la certificazione rilasciata dal medico di base corredata dal cariotipo
per i Grandi invalidi di guerra ed equiparati è sufficiente allegare copia dell’attestato di pensione o del decreto di concessione rilasciato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
 

- MADULISTICA (vd. infra)

Domanda di permesso per lavoratori disabili 

 




 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

- art. 33 L. 104/1992 e ss.mm.ii.

- art. 42 D.Lgs 151/2001 e ss.mm.ii.

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 31/12/2018
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