Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Richiesta di residenza e cambio di abitazione all'interno del Comune

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella

Uffici responsabili

Anagrafe

Descrizione

RICHIESTA RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE

 

RESIDENZA IN TEMPO REALE – CENNI NORMATIVI

La legge (articolo 43,2° comma del Codice Civile) definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale. La dimora quindi altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.

Con il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 sono state inserite alcune novità per i Servizi Demografici, in particolare:

• Articolo 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.

La dichiarazioni anagrafiche devono essere presentate compilando gli allegati moduli (che sono conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno).

L’art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 (convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80)"Lotta all'occupazione abusiva di immobili" prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».

Pertanto la richiesta di residenza deve rispettare I requisiti della dimora abituale e della regolarità del titolo di occupazione. La dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.

Il titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione.

Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.

 

La dichiarazione va presentata quando si abita già al nuovo indirizzo. La dimora abituale è incompatibile con eventuali lavori di ristrutturazione che rendano impossibile abitarvi.

Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:

  • la decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione;

  • il rilievo penale della dichiarazione mendace;

  • la segnalazione all’ autorità di pubblica sicurezza.

 

ITER PROCEDURALE

La dichiarazione deve essere resa, sugli appositi moduli disponibili sul sito, da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.

Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica (perchè inviate via mail o PEC), dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento oppure firmate digitalmente.

La dichiarazione dovrà essere comunque corredata dai documenti di identità di tutte le persone che sono indicate nella dichiarazione stessa.

Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica

Entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di protocollazione della richiesta.

Il Comune di Rapallo disporrà accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.

Nel caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione sospende i termini, che iniziano a decorrere di nuovo 10 giorni dopo la prentazione delle osservazioni: in tali termini verrà disposto un nuovo accertamento.

Se l’interessato non risponde entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, o se il nuovo accertamento darà nuovamente esito negativo, la pratica verrà respinta per mancanza del requisito della dimora abituale.

La residenza verrà così ripristinata al precededente comune/indirizzo, con segnalazione alla Procura della Repubblica a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.

Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente

 

DICHIARAZIONI INCOMPLETE, ILLEGGIBILI E PRIVE DEI DOCUMENTI PRESCRITTI SARANNO RESPINTE

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE

I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, la dichiarazione anagrafica, che contiene tutte le indicazioni in merito alla compilazione. Tale dichiarazione, unitamente agli allegati, deve essere compilata, sottoscritta e presentata presso l’Ufficio Anagrafe utilizzando una delle seguenti modalità:

  • tramite mail ad anagrafe@comune.rapallo.ge.it, inviando tutta la documentazione in un unico file .pdf;

  • tramite PEC ad anagrafe@pec.comune.rapallo.ge.it, inviando tutta la documentazione in un unico file .pdf;

  • tramite raccomandata A/R al Comune di Rapallo, Ufficio Anagrafe, Piazza delle Nazioni 4, 16035, Rapallo (GE).

Resta salva la possibilità di espletare tale pratica direttamente allo sportello, unicamente su appuntamento.

DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE O DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO

Documento che attesti il titolo abitativo:

- Se in affitto o comodato d’uso: avere contratto di locazione/comodato con allegata registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;

- Se proprietario o usufruttuario: atto di proprietà/usufrutto o, al limite, dati catastali dell’immobile;

- nessun titolo abitativo: modulo di assenso compilato e firmato dal proprietario di casa con allegata la copia della sua carta di identità.

Documenti di identità:

- Carta d’identità (per i cittadini UE anche carta d’identità del proprio paese in corso di validità) oppure passaporto

- Codice fiscale

 

In aggiunta a quanto sopra, se cittadini comunitari provenienti da altro Comune o per prima residenza in Italia:

- Attestazione di soggiorno

In aggiunta a quanto sopra, se cittadini extracomunitari provenienti da altro Comune o per prima residenza in Italia

- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari regolarmente residenti va bene anche il permesso di soggiorno scaduto con le ricevute di rinnovo)

In aggiunta a quanto sopra, se cittadini extracomunitari richiedenti la residenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”:

- Attestazione dello Stato Civile circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza;

- essere nel termine dei 3 mesi del visto turistico.

 

CASI SPECIFICI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE

La convivenza anagrafica è regolata dall'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed è definita come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.

La convivenza deve essere dichiarata con apposita modulistica (diversa dall’ordinaria dichiarazione di residenza), presente sul questo sito.

 

 

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: VESPA Gabriele

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
1 GIORNO

Costi per l'utenza

COSTI A CARICO DELL’UTENTE

Nessun costo a carico dell'utente

Modulistica per il procedimento

Stradario Comunale certificato dall'Agenzia delle Entrate - Territorio in conformità con quanto stabilito dalla convenzione ....

Riferimenti normativi

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2014, n. 47, recante misure urgenti per l'emergenza abitativa, ....

Artt..43 e 44 Codice Civile- Legge 1228/1954- D.P.R. 223/1989- Decreto Lgs. 30/2007 - Decreto Legge n. 5 del 9 febbraio 2012 convertito in Legge n. 35 del 04 aprile 2012

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
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