Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ALBO PRESIDENTI DI SEGGIO

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Elettorale

Descrizione

Di cosa si tratta?

Il presidente di seggio è colui che sovrintende alle operazioni elettorali del seggio al quale è assegnato. L'iscrizione all'Albo è condizione necessaria per essere designati in qualità di presidenti in occasione delle consultazioni popolari.

I cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune, in possesso dei requisiti di idoneità , possono chiedere, entro il mese di ottobre di ogni anno, di essere iscritti nell'albo delle persone idonee all'ufficio di presidente di seggio elettorale con domanda da effettuarsi online.

Requisiti:
· età compresa tra il 18° ed il 70° anno di età;
· possesso di diploma di scuola media superiore;
· godimento dei diritti politici;
· residenza anagrafica nel Comune di Rapallo.
Sono esclusi dalla funzione di presidente di seggio:
1) i dipendenti del Ministero degli Interni, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
2) gli appartenenti alle Forze Armate in attività di servizio;
3) i medici delle USL incaricati delle funzioni già di competenza dei medici provinciali, degli ufficiali sanitari e dei medici condotti;
4) i segretari comunali ed i dipendenti del Comune addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali;
5) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

Nomina, rinuncia e cancellazione
Il presidente della corte d'appello nel mese di gennaio di ogni anno, dispone la cancellazione dall'albo di coloro che hanno perso i requisiti stabiliti dalla legge e che, chiamati a svolgere le funzioni di presidente di seggio elettorale non le abbiano svolte senza giustificato motivo. Chiunque può chiedere di essere eliminato dall'Albo compilando l'apposito modulo di cancellazione all'Ufficio Elettorale del Comune. I nominativi di coloro che sono stati cancellati dall'albo sono comunicate al Sindaco del Comune che, tramite la Commissione Elettorale, entro il mese di febbraio , propone altri nominativi in sostituzione di quelli cancellati.
L'iscrizione all'albo è permanente, si rimane iscritti all'albo sino a quando non si esprime la volontà di essere depennati e si decade solo al compimento del settantesimo anno di età o al decadere dei requisiti.
L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti all'albo.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

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Recapiti e contatti
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