Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Cittadinanza italiana/ Jure Sanguinis

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Stato Civile

Descrizione

CITTADINANZA

COSA SI INTENDE?

Con la cittadinanza italiana si acquisisce lo status di italiano per poter esercitare i diritti e i doveri che discendono dall'appartenenza allo Stato.
L'atto è redatto dall'Ufficiale di Stato Civile.
La certificazione relativa al possesso della cittadinanza italiana viene rilasciata dall'Anagrafe.
La cittadinanza può essere concessa in questi casi:

  1. legami di sangue (es. discendente italiano) presentando istanza all'Ufficio Cittadinanza del Comune di residenza 
  2. matrimonio con un cittadino italiano, trascorsi due anni dall'evento, purché residenti in Italia (la cittadinanza non è concessa in caso di separazione o divorzio)  presentando domanda direttamente alla Prefettura
  3. continuativa residenza in Italia (es. residenza per 10 anni per cittadini extracomunitari e 4 anni per cittadini comunitari) presentando domanda direttamente alla Prefettura
  4. figli di genitori stranieri, nati in Italia e legalmente residenti dalla nascita sino al compimento della maggiore età. La domanda va presentata all'Ufficio Stato Civile del Comune di Rapallo al compimento della maggiore età entro un anno (fra i 18 e i 19 anni). La residenza è legale quando lo straniero è in possesso di regolare permesso di soggiorno ed è iscritto all'Anagrafe.

JURE SANGUINIS

COSA SI INTENDE?

E' una procedura di riconoscimento della cittadinanza italiana che riguarda tutti quei soggetti stranieri discendenti di un cittadino italiano, nati in uno stato che li ritiene propri cittadini, per il solo fatto di essere nati nel proprio territorio. La procedura è così volta ad accertare se in capo al medesimo soggetto si possa rinvenire la doppia cittadinanza italiana, in quanto discendenti di cittadino italiano. L'ordinamento italiano, infatti, applica, prevalentemente, un criterio attributivo della cittadinanza ( cd. iure sanguinis), in base al quale è cittadino italiano il figlio di genitori italiani. E' questo un automatismo che si verifica al momento della formazione dell'atto di nascita: è italiano iure sanguinis il figlio, se il padre o la madre o entrambi risultano essere cittadini italiani, ovunque sia avvenuta la nascita.
 

QUALE DOCUMENTAZIONE BISOGNA PRODURRE?

Requisiti
Ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana iure sanguinis è necessario che i discendenti dell'avo italiano, compreso il richiedente, non abbiano mai perso la cittadinanza italiana. Il possesso della cittadinanza italiana va dimostrato tramite:
- estratto dell'atto di nascita dell'avo italiano emigrato all'estero rilasciato dal Comune italiano di nascita
- atti di nascita tradotti e legalizzati, di tutti i suoi discendenti in linea retta, compreso quello del richiedente
- atto di matrimonio dell'avo italiano emigrato all'estero, tradotto e legalizzato se formato all'estero;
- atti di matrimonio dei suoi discendenti, in linea retta, compreso quello dei genitori del richiedente
- certificato rilasciato dalle competenti autorità dello Stato estero di emigrazione, attestante che l'avo italiano non acquistò la cittadinanza dello stato estero di emigrazione anteriormente alla nascita dell'ascendente interessato.

Tutti gli atti devono essere tradotti e legalizzati.

QUALE E' LA PROCEDURA?

PRIMA FASE (PREISTRUTTORIA)

L'interessato deve fare istanza in bollo di riconoscimento della cittadinanza italiana all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Rapallo utilizzando l'apposito modulo ed allegando tutta la documentazione necesaria. L’Ufficiale di Stato Civile verifica l’idoneità dei documenti a corredo dell’istanza iure sanguinis  affinché l’interessato possa essere legittimato a richiedere l’iscrizione anagrafica.

SECONDA FASE ISCRIZIONE ANAGRAFICA E NON RINUNCIA
Dopo l’esito favorevole di cui sopra l’interessato potrà richiedere l’iscrizione anagrafica presso gli sportelli dell'Ufficio Anagrafe. Ad iscrizione anagrafica formalizzata, l'Ufficiale dello Stato Civile procederà alla richiesta alle Autorità diplomatiche territorialmente competenti della "non rinuncia" cioè della dichiarazione attestante che né il richiedente né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana.

CHIUSURA DEL PROCEDIMENTO:
Terminata, con esito positivo, la seconda fase il funzionario incaricato dal Sindaco, chiuderà il procedimento attestando il possesso della cittadinanza italiana e predisporrà la trascrizione degli atti di stato civile riguardanti la persona alla quale è stata riconosciuta la cittadinanza italiana.

PRECISAZIONI

 Il comune in cui l’avo capostipite è nato, deve essere stato annesso al Regno d’Italia almeno entro la data della morte dell’avo stesso .

 La donna trasmette la cittadinanza solo dal 01.01.1948 e, in base alla normativa italiana, le dichiarazioni di nascita di nati fuori dal matrimonio devono essere firmate dal genitore che trasmette la linea di sangue italiano.

 

Chi contattare

Personale da contattare: DEFILIPPI Antonella
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi


 

LEGGE 13.06.1912 N. 555

 

LEGGE 5.2.1992 n. 91"Nuove norme sulla cittadinanza", art. 5 e seguenti, come modificati dalla L.94/2009

D.P.R. 12.10.1993 n. 572

"Regolamento di esecuzione della legge 5 febbraio 1992, n. 91, recante nuove norme sulla cittadinanza", art.1 co. 2 let. a)

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON PREVISTO
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