Opere interne: realizzazioni edili non in contrasto con strumenti urbanistici generali e regolamenti edilizi vigenti all’epoca di realizzazione, che non abbiano comportato modifiche di sagoma della costruzione, prospetti, né aumento di superfici utili e numero di unità immobiliari, né modifiche di destinazione d’uso di costruzioni e singole unità immobiliari, non abbiano recato pregiudizio alla statica dell’immobile e, limitatamente alle zone omogenee di tipo A o a esse assimilabili, abbiano rispettato le originarie caratteristiche costruttive dell’edificio. Nel caso di esecuzione di opere interne abusive il proprietario della costruzione o dell’unità immobiliare può inviare una comunicazione corredata da alcuni documenti. Occorre comunque rivolgersi a un tecnico professionista (geometra, ingegnere, architetto, o altri) per valutare la possibilità di utilizzare la procedura di legge e predisporre relazione ed elaborati richiesti.
Deve essere prodotta anche la ricevuta di avvenuta variazione catastale.
Nel caso di opere eseguite dopo il 17/03/85 e prima del 01/01/05 e contestualmente alla presentazione della comunicazione, deve essere versata una sanzione pari a € 172,15 (vedi modalità di pagamento nel documento Diritti di Segreteria).
In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato.
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