L'art. 48 della L.R. n. 16/08 sostituito dall'art. 7 della L.R. 45/08 consente, per opere eseguite in parziale difformità al titolo edilizio prima del 1° settembre 1967, di regolarizzare le stesse con l'invio di una comunicazione al Comune.
Si distinguono, pertanto due casi:
1° ove le difformità interessino opere accatastate all'epoca della loro esecuzione e munite di certificato abitabilità/agibilità (senza sanzione amministrativa);
2° ove le difformità siano prive dell'accatastamento e non risultino dal certificato di abitabilità/agibilità (con sanzione amministrativa di € 516,00 per modalità di pagamento vedi Documento Diritti di segreteria).
Ove le opere in difformità di cui al punto 2°) concretino variazioni di superfici fino a 10 mq.- fino a 20 mq. od oltre 20 mq. la legge prevede la corresponsione di altre sanzioni amministrative a seconda dei casi sopracitati.
Per valutare compiutamente la possibilità di utilizzare queste procedure è opportuno avvalersi di un tecnico professionista.
In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato.
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