Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Certificati, estratti, copie integrali di atti di Stato Civile

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Stato Civile

Descrizione

DI COSA SI TRATTA?

I certificati ed estratti sono atti in base ai quali il cittadino dimostra di possedere una serie di requisiti relativi alla sua persona. Gli estratti, a differenza dei certificati, riportano tutte le annotazioni degli eventi successivi alla registrazione dell'atto stesso (es: matrimonio, divorzio, regime patrimoniale, ecc..). I certificati e gli estratti per riassunto degli atti di stato civile possano essere rilasciati a chiunque ne faccia richiesta, senza che sia necessario dimostrare la titolarità di un interesse particolare.

COSA SONO I CERTIFICATI?

I certificati di nascita, matrimonio e morte certificano il numero dell'atto del Registro di Stato CivIle, nome cognome, luogo e data di nascita, luogo e data dell'evento di una persona e vengono rilasciati dall'Ufficiale dello Stato Civile del Comune che ha registrato o trascritto l'evento.

I certificati di nascita, matrimonio e morte possono essere sostituiti con una dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445/2000, che devono essere obbligatoriamente accettati dagli enti pubblici o dai gestori di di pubblico servizio, e, con le modifiche apportate al d.P.R. n.445/2000 dal d.L. n.76/2020, convertito con L. n.120 del 11/09/2020, anche dai privati

COSA SONO GLI ESTRATTI?

Gli estratti di nascita, matrimonio e morte certificano, oltre che i medesimi dati sopra descritti per i certificati, le eventuali annotazioni. Nell'estratto di nascita le annotazioni certificabili sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/ chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riaquisto cittadinanza italiana, ecc..

Nell'estratto di matrimonio le annotazioni certificabili sono ad esempio quelle relative a convenzioni patrimoniali, divorzio, ecc..

Se il richiedente dell'estratto non è il diretto interessato, un genitore del minore, il tutore o amministratore di sostegno, la richiesta deve essere presentata in forma scritta.

Estratti di nascita con generalità dei genitori

Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del D.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio.

Quando l’interessato è minorenne, il rilascio si effettua su richiesta del genitore esercente la potestà o dal tutore. In via eccezionale vengono rilasciati estratti di nascita con l’indicazione della paternità e della maternità a soggetti maggiorenni diversi da quelli sopra indicati, che siano muniti di delega scritta ad essi rilasciata dall’interessato, a cui sia allegata la fotocopia di un documento d’identità valido dell’interessato stesso. Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.

I certificati plurilingue

Il certificato plurilingue è un  un modello  specifico redatto  in più lingue che può essere  utilizzato all'estero, nei paesi che hanno aderito alla Convenzione di Vienna del 1976.
Serve per provare la  data e il luogo di nascita, di  matrimonio o di morte di una persona.
Possono essere rilasciati su modello plurilingue (solo se l'atto di cui è estratta la copia è registrato presso lo stato civile del Comune di Mirandola):

  • estratto di nascita
  • estratto di matrimonio
  • estratto di morte

E' un documento che non necessita per il suo uso nei paesi esteri convenzionati di traduzione e legalizzazione.

Copia integrale dell'atto di stato civile

L’istanza di rilascio della copia integrale (fotocopia) degli atti di stato civile deve esse motivata sulla base di una delle tre casistiche previste dalla legge (art.107 d.P.R. 396/2000):

L’art. 177, comma 3, del D.Lgs. 196/2003 che aveva introdotto la possibilità di rilasciare le copie integrali degli atti dello stato civile, decorsi settant'anni dalla loro formazione, è stato abrogato dall’ art. 27, comma 1, lett. c), n. 3), D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101.

COME SI RICHIEDONO?

- personalmente presso l'Ufficio di Stato Civile.

- per posta ordinaria, allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente e una busta già affrancata con l'indirizzo del destinatario per la risposta.
- per a mail o Pec  allegando alla richiesta la copia di un documento d'identità del richiedente.

VALIDITA' DELLE CERTIFICAZIONI

In base alla legge Bassanini, i certificati che attestano situazioni non modificabili (nascita, morte) hanno validità illimitata. Gli altri certificati ed estratti hanno validità di 6 mesi.

 


 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza


 

Riferimenti normativi

D.P.R. 296/2000

R.D. 9/07/1939 N.1238

ART.15 LEGGE 12/11/2011 N.183

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON PREVISTO
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