
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Servizio online
Allegati

(Pubblicato il 11/03/2021 - Aggiornato il 11/03/2021 - 1570 kb - pdf)
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
con l'entrata in vigore del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 recante la “Attuazione delle direttive 91/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio” (noto come decreto Ronchi) le terre e rocce da scavo sono state annoverate tra i rifiuti speciali ed escluse dal campo di applicazione del decreto stesso esclusivamente nel caso le stesse siano definibili come "non pericolose" (articolo 8, comma 2, lettera c, d.Lgs. 22/1997)
a seguito di una prima procedura di infrazione da parte della Commissione dell'Unione Europea, con il decreto legislativo 8 novembre 1997 n. 389 si recepì quanto richiesto dalla stessa Commissione sopprimendo il comma 2 del d.Lgs. 22/1997
ciò determinò, conseguentemente, un vuoto normativo solo parzialmente colmato dalla successiva legge 23 marzo 2001 n. 93, che escluse le terre e rocce da scavo dal regime giuridico dei rifiuti qualora "destinate all'effettivo utilizzo per reinterri, riempimenti, rilevati e macinati, con esclusione di materiali provenienti da siti inquinati e da bonifiche, con concentrazioni degli inquinanti inferiori ai limiti di accettabilità stabiliti dalle norme vigenti"
nel tentativo di risolvere le difficoltà connesse all'applicazione della normativa vigente, la legge 21 dicembre 2001 n. 443 fornì l'interpretazione autentica degli articoli 7 e 8 del d.Lgs. 22/1997 prevedendo l'esclusione dal regime dei rifiuti delle terre e rocce da scavo qualora siano rispettati i limiti dell'allegato 1 del decreto ministeriale 25 ottobre 1999 n. 471 e ne fosse previsto l'effettivo utilizzo
la L. 443/2001 fu oggetto di una seconda procedura di infrazione della Commissione dell'Unione Europea e la regolamentazione delle terre e rocce da scavo dovette essere riformulata mediante le leggi 31 ottobre 2003 n. 306 (art. 23) e 27 febbraio 2004 n. 47, più recentemente riprese e ulteriormente codificate dall' articolo 186 del d.Lgs. 152/2006
l’articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152, nella formulazione originaria, confermò la necessità del parere delle Agenzie ambientali regionali nei casi di opere non sottoposte a Valutazione di impatto ambientale, definì il concetto di "effettivo utilizzo" e regolamentò il deposito temporaneo del materiale di scavo; l’articolo rinviava a due decreti ministeriali attuativi che non acquisirono mai efficacia, lasciando aperte alcune problematich e di carattere tecnico e procedurale
la Regione Liguria è intervenuta con la deliberazione della Giunta Regionale n. 878/2006, fornendo criteri che hanno soprattutto la finalità di definire i requisiti minimi delle indagini per la caratterizzazione delle terre e rocce da scavo (anche potenzialmente contenenti amianto) ai fini di un loro utilizzo, ma ha introdotto anche importanti novità in ordine alla procedura amministrativa; in particolare, è stato individuato nella fase di progettazione dell'opera che prevedeva lo scavo (il cosiddetto progetto di produzione) il momento nel quale non solo definire la qualità del materiale sotto il profilo chimico e stimarne la volumetria, ma anche attestarne l'idoneità ad un determinato utilizzo
più recentemente, tale impostazione è stata confermata dal decreto legislativo 18 gennaio 2008 che, accanto ad importanti novità procedurali (fra le quali la non obbligatorietà del parere delle Agenzie regionali per l'ambiente), chiarisce come la certezza dell'integrale utilizzo debba essere dimostrata già nella fase della produzione delle terre e rocce da scavo
le novità introdotte dal correttivo hanno comportato una revisione della dGR 878/2006 e la Giunta Regionale, con deliberazione n. 859 del 18 luglio 2008, ha adottato un nuovo documento recante i criteri per la gestione e l'utilizzo delle terre e rocce da scavo
tali criteri, sono applicabili a tutti i cantieri nei quali siano previsti scavi e movimenti di terre e rocce e, in particolare, specificano le modalità per l'accertamento della qualità delle terre e rocce da scavo (punti e ed f) del comma 1 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del d.Lgs. 152/2006 e s.m) e la dimostrazione dell'integrale utilizzo delle stesse (punto g del comma 1 dell'art. 186 del titolo I della parte quarta del d.Lgs. 152/2006 e s.m.).
I Nuovi Moduli sono in corso di aggiornamento a seguito dell'entrata in vigore del Decreto 10 agosto 2012, n. 161 " (entrato in vigore il 06.10.2012) "regolamento recante la discipina dell'utilizzazione delle terre e rocce da scavo".
Nel frattempo possono essere utilizzati gli allegati al predetto decreto quali fax-simili per la richiesta della gestione delle terre e rocce da scavo.
In allegato troverete la Circolare emanata dall'ASL 4° Chiavarese, nel mese di Settembre 2017, in relazione all'utilizzo dei moduli previsti dall'art. 67 del 81/2008
Servizio on-line per la presentazione della dichiarazione di atto di notorietà, resa a i sensi del DPR 445/2000, contenente la modulistica riportata in Allegato 6 al DPR 120-2017.
il servizio è accessibile dal 15.03.2021 al link: servizi.regione.liguria.it/page/welcome/TERRESCAVO
L'utente può consultare la nota regionale di specifica nella sottostante sezione Allegati