Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Concessione Demaniale Marittima

Responsabile di procedimento: Stefano Lavoratori
Responsabile di provvedimento: Orgiu Rodolfo

Uffici responsabili

Demanio Marittimo

Descrizione

L’Amministrazione Comunale, in forza delle competenze attribuitegli, può rilasciare Concessione di beni demaniali, ai sensi dell’art. 36 del Codice della Navigazione, per occupazione ed uso di aree demaniali per una durata di 4 anni o 6 anni, fino a un massimo di 15 anni. Le Concessioni di durata superiore sono di competenza del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti; Nel caso di più domande di concessione, a seguito di procedura di evidenza pubblica della specifica istanza di concessione, viene preferito il richiedente che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione della concessione e si proponga di avvalersi di questa per un uso che risponda ad un più rilevante interesse pubblico (art. 37 del Codice della Navigazione, art. 18 del Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione);
 

Le istanze di concessione demaniale dovranno essere corredate della documentazione minima di seguito riportata:

Iistanza in bollo pari ad euro 14,62 contenente: - dati del richiedente comprensivi di codice fiscale e/o partita I.V.A.; - uso della concessione demaniale richiesta; - durata della concessione demaniale richiesta; Nei casi in cui la richiesta sia presentata da società/enti e/o associazioni, la domanda dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante, e dovrà essere corredata dall'atto costitutivo e statuto, nonché da idonea documentazione firmata da un tecnico abilitato atto a dimostrare il regolare possesso dei poteri di rappresentanza da parte del firmatario dell'istanza. L’istanza deve essere corredata dai sotto elencati allegati firmati da un tecnico abilitato: 1. Relazione tecnico-illustrativa contenente: a) la individuazione, descrizione e quantità delle superfici oggetto della richiesta di concessione demaniale marittima; b) la specificazione delle attività che si intendono esercitare; c) la descrizione della organizzazione complessiva dell'area oggetto di concessione e della tipologia delle opere da realizzare documentandone la loro facile o difficile rimozione, la qualità e la quantità dei servizi da assicurare. 2. Elaborati grafici costituiti in particolare da: a) localizzazione dell'area interessata su stralcio C.T.R. in scala 1:5000; b) stralcio del P.R.G. vigente; c) stralcio di mappa catastale (scala 1:1000/1:2000) recante il numero di foglio di mappa, particella con l'individuazione dell'area oggetto di richiesta di concessione; d) rilievo dello stato di fatto in scala adeguata (1:500/1:200/1:100) dell'area oggetto di intervento esteso ad una sufficiente area circostante in modo tale da consentire il corretto inquadramento; e) documentazione fotografica a colori con riprese da diversi punti di vista illustrante lo stato attuale dei luoghi; f) planimetria nella stessa scala del rilievo dello stato di fatto comprendente le previsioni di progetto e un’apposita legenda a margine con indicate: - la superficie complessiva dell’area richiesta in concessione; - la superficie scoperta - la superficie coperta con le diverse opere previste e la destinazione delle stesse; - l’area occupata da impianti di difficile rimozione - l’area occupata da impianti di facile rimozione - l’area occupata da pertinenze demaniali marittime - la superficie destinata a specifiche utilizzazioni (parchi giochi, piscine, gazebo, tende, zone destinate a verde etc..); g) piante sezioni e prospetti delle strutture che si intendono realizzare in scala 1:100/1:50; h) per le concessioni di natura diversa dalla turistico-ricreativa, la planimetria dovrà indicare gli eventuali volumi compresi entro la quota di +/- 2.70 dal piano di campagna; i) nell’ipotesi di istanze di concessioni demaniali marittime destinate al mantenimento di stabilimenti balneari, la planimetria dovrà riportare la posizione attuale della linea di battigia. La redazione della planimetria indicante l’area oggetto di richiesta dovrà essere eseguita sulla base di un rilievo geometrico poggiato su punti georiferiti (sistema GAUSS BOAGA) riscontrabili sul terreno ed individuati come capisaldi di riferimento.

 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2022
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Recapiti e contatti
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