
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
- Decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Possono esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, gli elettori affetti da:
- gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione, in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali (decreto-legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 gennaio 2006, n.22, modificato dalla legge 7 maggio 2009, n.46)
- gravi infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di trasporto pubblico che i Comuni organizzano in occasione di consultazioni per facilitare il raggiungimento del seggio da parte di elettori disabili (art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Chi ne ha diritto
1. gli elettori affetti da gravissime infermità, tali che l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano risulti impossibile, anche con l'ausilio dei servizi di cui all'articolo 29 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, cioè siano “intrasportabili”; il Legislatore sembra, quindi sottolineare, che il voto a domicilio non possa essere richiesto solo perché non c’è alcun servizio di accompagnamento al seggio;
2. gli elettori affetti da gravi infermità che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali tali da impedirne l’allontanamento dall’abitazione in cui dimorano; in questo caso la sottolineatura è sulla dipendenza continuativa e quindi sul rischio per l’incolumità personale del Cittadino.
La procedura
Il primo passaggio che l’elettore deve fare, nell’imminenza di qualsiasi consultazione elettorale, è la richiesta della certificazione sanitaria che attesti la grave infermità (dipendenza da elettromedicali o “intrasportabilità”).
La certificazione la rilascia esclusivamente l’Azienda Asl solo attraverso propri medici incaricati.
La certificazione deve essere rilasciata in data non anteriore ai 45 giorni dalla data delle consultazioni elettorali. La domanda per la visita, ovviamente, può essere presentata anche prima dei 45 giorni.
La certificazione, per i soli “intrasportabili”, deve avere una prognosi non inferiore ai 60 giorni.
Il secondo passaggio è di presentare la richiesta di votazione presso la propria dimora, al Sindaco del comune nelle cui liste elettorali si è iscritti.
Alla richiesta va allegata una dichiarazione in carta libera, attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano e recante l'indicazione dell'indirizzo completo di questa oltre alla certificazione rilasciata dal medico incaricato dell’Azienda Asl.
La domanda al Sindaco va presentata in un periodo compreso tra il quarantesimo e il ventesimo giorno antecedente la data della votazione.
La norma non entra nel merito delle probabili situazioni in cui la persona disabile grave non sia in grado di firmare e quindi di quale sia la procedura di raccolta della sua volontà.
Il Sindaco
A questo punto iniziano le competenze del Sindaco che una volta ricevuta e verificata la completezza della documentazione deve includere i nomi degli elettori ammessi al voto a domicilio in appositi elenchi distinti per sezioni e consegnarli in occasione delle elezioni al presidente di ciascuna sezione, il quale, all’atto della costituzione del seggio, provvede a prenderne nota sulla lista elettorale della sezione.
Il Sindaco nel frattempo rilascia ai richiedenti un’attestazione dell’avvenuta inclusione negli elenchi e pianifica il supporto tecnico e operativo a disposizione degli uffici elettorali di sezione per la raccolta del voto domiciliare.
Nel caso in cui gli elettori si trovino presso una dimora ubicata in un comune diverso da quello d’iscrizione nelle liste elettorali, il Sindaco del comune d’iscrizione, oltre agli adempimenti già visti, comunica i relativi nominativi ai Sindaci dei comuni dove dimorano i disabili e dove quindi avverrà la raccolta del voto a domicilio. Questi ultimi provvedono a predisporre gli elenchi e a consegnarli ai presidenti degli uffici elettorali di sezione nelle cui circoscrizioni sono ubicate le dimore degli elettori.
Il voto
Il voto viene raccolto, durante le ore in cui è aperta la votazione, dal presidente dell’ufficio elettorale di sezione nella cui circoscrizione dimora il disabile. Sono presenti uno degli scrutatori del seggio, designato con sorteggio, e il segretario. Possono partecipare anche i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta. Il presidente deve assicurare la libertà e la segretezza del voto.
Quali votazioni
In forza della Legge 22/2006, pur modificata dalla nuova norma, l’opportunità del voto a domicilio è ammessa in occasione delle elezioni della Camera, del Senato, dei membri del Parlamento europeo e delle consultazioni referendarie disciplinate da normativa statale.
Per le elezioni dei Governatori delle Regioni e dei Consigli Regionali, dei presidenti delle province e dei consigli provinciali, dei sindaci e dei consigli comunali, le norme sul voto a domicilio si applicano soltanto nel caso in cui l’avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
- Decreto legge 3 gennaio 2006 n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22