Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ALBO SCRUTATORI DI SEGGIO

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Elettorale

Descrizione

Di cosa si tratta?

Lo scrutatore è colui che assiste e partecipa alle operazioni di voto nelle sezioni elettorali e che congiuntamente al Presidente concorre a formare l'ufficio di sezione (seggio). L'iscrizione all'albo unico è condizione necessaria per partecipare al sorteggio precedente alla data delle elezioni, ed essere quindi designati in qualità di scrutatori presso un seggio elettorale in occasione delle consultazioni popolari.

Entro il mese di ottobre di ogni anno il Sindaco con manifesto affisso all'albo pretorio del Comune e in altri luoghi pubblici, invita gli elettori che desiderano essere inseriti nell'albo a fare apposita domanda online entro il mese di novembre.
Le domande vengono trasmesse alla Commissione Elettorale che, accertato che i richiedenti siano in possesso dei requisiti prescritti dalla legge, li inserisce nell'albo.

N.B.

Non occorre rinnovare la domanda ogni anno, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti, oppure se ne chieda la cancellazione con motivazione.
La nomina degli scrutatori di seggio avviene in occasione di ogni consultazione elettorale, da parte della Commissione Elettorale Comunale, previa pubblicazione di apposito manifesto.

REQUISITI
L'inclusione nell'Albo degli scrutatori di seggio elettorale è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
· Essere elettore del Comune;
· Avere assolto gli obblighi scolastici;
Ai sensi dell'art. 23 del Testo Unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle amministrazioni comunali e dell'art. 38 del testo Unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati non possono esercitare le funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di scrutatore e di segretario, le persone che appartengono alle seguenti categorie:
· i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e delle Telecomunicazioni e dei Trasporti;
· gli appartenenti alle Forze armate in servizio;
· i medici provinciali, gli ufficiali sanitari e i medici condotti;
· i segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali;
· i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione.

L'Albo delle persone idonee all'Ufficio di scrutatore di seggio viene aggiornato a cura della Commissione Elettorale Comunale con cadenza annuale nel mese di gennaio

CANCELLAZIONI
Ogni cittadino iscritto all'Albo degli scrutatori ne può richiedere la cancellazione per gravi, giustificati e comprovati motivi, entro il 30 di novembre di ogni anno , attraverso la procedura online.

CANCELLAZIONI D'UFFICIO
I cittadini che chiamati a svolgere le funzioni di scrutatore, il giorno delle votazioni non si presentassero al seggio elettorale senza fornire giustificato motivo verranno cancellati dall'Albo degli scrutatori.
 

Chi contattare

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

· Decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957 n. 361 : "Approvazione del Testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei Deputati".
· Decreto del Presidente della Repubblica 16 maggio 1960 n. 570 : "Testo unico delle leggi per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni Comunali".
· Legge 30 aprile 1999 n. 120: "Disposizioni in materia di elezione degli organi degli enti locali, nonchè disposizioni sugli adempimenti in materia elettorale". Art. 9, che sostituisce l'art. 1 della legge n. 95 del 08 marzo 1989 (Norme per l'istituzione dell'albo e per il sorteggio delle persone idonee all'ufficio di scrutatore.
· Legge 21.12.2005 n. 270 art. 9: "Nomina degli scrutatori"
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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