Le concessioni cimiteriali di qualsiasi tipo vengono richieste con un’istanza al Sindaco.
La durata attuale della concessione è stabilita in 30 anni e decorre dalla data di pagamento della tariffa cimiteriale.
vedi rinnovo concessioni loculi
Colui che esercita la scelta per la sistemazione della salma è il titolare della concessione, il quale deve dichiarare, consapevole di responsabilità penali in caso di dichiarazione mendace, di agire in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri eventuali aventi diritto.
In caso di successive scelte da prendere in ordine alla destinazione della salma o dei resti durante o alla scadenza della concessione, il Comune tiene conto soltanto della volontà del concessionario o di chi si dichiari avente diritto.
CONTROVERSIE SULLA DESTINAZIONE DELLA SALMA
In caso di controversie tra gli interessati, il Comune resta estraneo all’azione che ne consegue, limitandosi a mantenere fermo lo stato di fatto fino alla definizione della controversia.
In caso di morte o rinuncia del concessionario, chi subentra deve dichiarare sotto la propria responsabilità personale di agire in nome e per conto degli altri aventi diritto
CIMITERI URBANI DI RAPALLO E S. PIETRO
La sepoltura individuale in un loculo può concedersi, fatta salva la prenotazione degli ultraottantenni residenti, solo in presenza di salma.
Non è ammessa la concessione di loculi per la tumulazione di soli resti o ceneri.
Hanno diritto ad essere tumulate nei loculi dei Cimiteri Urbani di Rapallo Centro e S. Pietro Urbano solo ed esclusivamente:
1) le salme di persone residenti in Rapallo al momento del decesso;
2) le salme di persone residenti altrove, perché ricoverate in casa di riposo o altri istituti, o perché detenute in carcere ma residenti in Rapallo antecedentemente al ricovero o alla detenzione;
3) le salme di persone non residenti in Rapallo al momento del decesso, ma ivi precedentemente residenti per almeno 25 anni anche non consecutivi;
4) le salme di persone non residenti in Rapallo al momento del decesso, ma ivi residenti in vita almeno sino al compimento del 18° anno di età ed aventi uno dei genitori residente nel Comune di Rapallo;
5) nati morti ed i prodotti del concepimento di persone aventi diritto.
6) resti mortali delle persone sopraindicate.
Per le salme di cui ai punti 2) 3) e è dovuto il pagamento del diritto speciale. E’ altresì dovuto il pagamento del diritto speciale per coloro che pur residenti nel territorio di Rapallo al momento del decesso avessero una residenza inferiore al quinquennio.
La prescritta residenza deve risultare necessariamente da atto dell’anagrafe.
Alla residenza è equiparata l’iscrizione all’AIRE. In quest’ultimo caso è dovuto il diritto speciale.
CIMITERI FRAZIONALI di : SAN MICHELE DI PAGANA , SANTA MARIA DEL CAMPO, SAN PIETRO DI NOVELLA , SAN MAURIZIO DI MONTI, SAN MARTINO DI NOCETO, SAN QUIRICO D' ASSERETO, SANT'ANDREA DI FOGGIA , SAN MASSIMO.
I loculi nei Cimiteri Frazionali sono riservati esclusivamente alle:
1) salme di persone residenti nella frazione al momento del decesso;
2) salme di persone residenti in Comuni limitrofi o frazioni limitrofe, le cui abitazioni appartengono alla circoscrizione parrocchiale della frazione. Tale situazione dovrà essere comprovata mediante attestazione del Parroco;
3) salme di persone residenti altrove, perché ricoverate in casa di riposo o altri istituti, o perché detenute in carcere ma residenti nella frazione antecedentemente al ricovero o alla detenzione;
4) salme di persone non residenti nella frazione al momento del decesso ma ivi residenti in vita per almeno 25 anni anche non consecutivi;
5) salme di persone non residenti nella frazione al momento del decesso, ma ivi residenti in vita almeno sino al compimento del 18° anno di età ed aventi uno dei genitori residente nella frazione;
6) nati morti ed i prodotti del concepimento di persone aventi diritto;
7) resti mortali delle persone sopraindicate.
Per le salme di cui ai punti 2) 3) 4) è dovuto il pagamento del diritto speciale. E’ altresì dovuto il pagamento del diritto speciale per coloro che pur residenti in una frazione di Rapallo al momento del decesso avessero una residenza inferiore al quinquennio.
La prescritta residenza deve risultare necessariamente da atto dell’anagrafe e sulla base dello stradario elettorale.
Per l’ammissione nei Cimiteri Frazionali si richiede, nei casi dubbi, la certificazione della Parrocchia territorialmente competente.
Nel caso siano completamente esauriti i posti salma in un Cimitero Frazionale, le salme dei frazionisti saranno tumulate in un altro Cimitero Urbano o Frazionale, salva la possibilità di traslare il feretro nel Cimitero di residenza, quando se ne verifichino le condizioni, a spese della Civica Amministrazione.
L’assegnazione dei loculi viene fatta d’ufficio, da sinistra verso destra, all’interno di ciascuna fila, dopo che si è data al richiedente la possibilità di scegliere la campata e la fila stessa.
Sono previste eccezioni al principio sopra richiamato solo in caso di:
- vincolo di matrimonio;
- convivenza “more uxorio”;
- vincolo di parentela in linea retta fino al 3° grado: genitori-figli, nonni-nipoti, bisnonni- pronipoti.
Eccezionalmente è ammessa la concessione di loculo a persona vivente, quando la stessa abbia compiuto gli ottanta anni e sia in possesso dei requisiti summenzionati.
La concessione viene assentita per la durata di 30 anni decorrenti dalla data del decesso previo pagamento della tariffa prescritta, aumentata del 30%.