Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

TESSERA ELETTORALE

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile sostitutivo: Bardinu Rossella

Uffici responsabili

Elettorale

Descrizione

Cos'è e a cosa serve
La Tessera Elettorale è il documento che permette, unitamente ad un valido documento di identità , l'esercizio del diritto di voto, attestando la regolare iscrizione del cittadino nelle liste elettorali del Comune di residenza.
Essa contiene, oltre ai dati anagrafici dell'elettore, l'indicazione delle sezione elettorale di appartenenza, della sede di votazione ove recarsi per esercitare il diritto di voto e l'indicazione dei collegi elettorali di appartenenza.

La tessera elettorale reca all'interno diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente di seggio all'atto della votazione.

E' un documento permanente che dovrà essere conservato con cura per poter esercitare il diritto di voto in occasione di ogni elezione o referendum.
All'atto dell'esercizio del diritto di voto presso la sezione elettorale di appartenenza, occorre presentarsi al Presidente dell'Ufficio di sezione, muniti della tessera elettorale e di un valido documento di identità .

La tessera elettorale è inoltre indispensabile per ottenere le agevolazioni sul costo ei biglietti di viaggio in occasione delle votazioni.

Da chi viene emessa
La tessera elettorale può essere ritirata dall'interessato presentandosi all'Ufficio Elettorale del Comune di Rapallo munito di valido documento d'identità .
E' possibile ritirare la tessera elettorale anche per i propri familiari presentandosi muniti della fotocopia del documento di identità degli interessati e della delega al ritiro.
Gli elettori residenti all'estero ritireranno la tessere presso l'Ufficio elettorale in occasione della prima consultazione elettorale utile, fermo restando l'invio della cartolina - avviso da parte del Comune di iscrizione elettorale.
Si ricorda che la tessera è valida fino all'esaurimento dei diciotto spazi destinati all'apposizione del timbro da parte del Presidente di seggio elettorale.

Aggiornamento dei dati
In caso di variazione dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera, gli aggiornamenti vengono effettuati direttamente dall'ufficio elettorale che provvederà a trasmettere per posta un tagliando adesivo riportante le relative variazioni. Il titolare provvederà ad incollare il tagliando all'interno della tessera nell'apposito spazio.

Smarrimento, deterioramento o furto della tessera, l'elettore dovrà richiederne un duplicato presso l'ufficio elettorale previa compilazione di un'apposita dichiarazione su moduli predisposti dall'Ufficio elettorale.
Qualora il titolare perda il diritto di voto la tessera elettorale verrà ritirata direttamente al domicilio del titolare da un messo notificatore del Comune.

Perda del diritto di voto: la tessera elettorale verrà ritirata direttamente al domicilio da un messo notificatore del Comune.

Degenti in ospedali e case di cura
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura possono essere ammessi a votare nel luogo di ricovero e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.

Detenuti nelle case circondariali
La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i detenuti presso le case circondariali, possono essere ammessi a votare nel luogo di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all'esercizio del voto.

N.B.
I cittadini stranieri, la cui cittadinanza non appartiene ad uno Stato membro della U.E., essendo esclusi dall'esercizio del diritto di voto per le elezioni italiane, non possono chiedere il rilascio della tessera elettorale.


 

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
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Costi per l'utenza

Costo del servizio
Il servizio è gratuito: la tessera elettorale è rilasciata in esenzione totale da bolli e diritti.
 

Riferimenti normativi

Normativa di riferimento
T.U. 20 marzo 1967, n. 223 recante "Disciplina dell'elettorato attivo e della tenuta e revisione delle liste elettorali";
l. 25 maggio 1970, n. 147 recante "Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo";
T.U 30 marzo 1957, n. 361 recante "Norme per la elezione della Camera dei Deputati";
l. 17 febbraio 1968, n. 108 recante "Norme per la elezione dei Consigli regionali delle Regioni a statuto normale",
T.U. 16 maggio 1960, n. 570 recante "Norme per la composizione e la elezione degli organi delle Amministrazioni comunali",
D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, recante "Regolamento concernente l'istituzione, le modalità di rilascio, l'aggiornamento e il rinnovo della tessera elettorale personale a carattere permanente, a norma dell'art. 13 della legge 30 aprile 1999, n. 120".
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 0
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