
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
Normativa di riferimento:
Legge 10 aprile 1951 n.287 recante "Riordinamento dei giudizi di Assise".
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Il Giudice Popolare è colui che viene designato, per sorteggio, a partecipare ai dibattimenti delle Corti d'Assise e delle Corti d'Assise d'Appello.
Il Sindaco, nel mese di aprile di ogni anno dispari, invita con pubblico manifesto, i cittadini residenti, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, a richiedere l'iscrizione negli elenchi dei Giudici Popolari, entro il mese di luglio.
Gli interessati dovranno presentare o spedire (allegando fotocopia del documento d'identità) all'Ufficio Elettorale, Settore Servizi Demografici, Piazza IV Novembre 4 – 16035 Rapallo, apposita richiesta (vd infra) di inclusione negli albi dal 1° Maggio al 31 Luglio di ogni anno dispari:
Qualora la domanda venga accolta, non occorre rinnovarla per gli anni successivi, in quanto l'iscrizione rimane valida finché non si perdono i requisiti o si chieda la cancellazione dall'albo con motivazione.
Requisiti di iscrizione:
· cittadinanza italiana e godimento dei diritti politici;
· buona condotta morale;
· età non inferiore a 30 anni e non superiore a 65 anni;
· possesso del titolo di studio di scuola media inferiore per Corte d'Assise;
· possesso del titolo di studio di scuola media superiore per Corte d'Assise d'Appello.
Sono incompatibili:
· magistrati ed in generale i funzionari in attività di servizio appartenenti o addetti all'ordine giudiziario;
· appartenenti alle Forze Armate ed a qualsiasi organo di polizia, anche se non dipendenti dello Stato in servizio;
· ministri di culto e religiosi di ogni ordine e congregazione.
L'Ufficio elettorale, verificati i requisiti provvede in sede di Commissione Comunale, alla compilazione ed all'integrazione degli elenchi dei cittadini idonei alla formazione degli Albi. Gli elenchi completati vengono trasmessi al tribunale il quale, dopo gli adempimenti di competenza, li trasmette al Presidente della corte d'Assise e della Corte d'Assise d'Appello per la formazione e l'approvazione definitiva degli Albi stessi.
Gli Albi definitivi sono pubblicati all'Albo Pretorio del Comune.
Contro le omissioni, le cancellazioni o le indebite iscrizioni nell'Albo è possibile presentare reclamo, in carta libera, alla Cancelleria del Tribunale, entro 15 giorni dalle rispettive affissioni all'Albo Pretorio.
Gli Albi definitivi dei Giudici Popolari sono permanenti.
La cancellazione dall'Albo dei Giudici popolari avviene d'ufficio per:
1) perdita dei requisiti (età, professione, condanne penali)
2) emigrazione.
L'ufficio elettorale provvede a registrare ogni variazione riguardante i dati anagrafici dei cittadini iscritti nell'Albo.
Normativa di riferimento:
Legge 10 aprile 1951 n.287 recante "Riordinamento dei giudizi di Assise".