Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio permessi di transito/sosta in deroga nelle aree pedonali urbane

Responsabile di procedimento: Rovetta Eugenio

Uffici responsabili

Segnaletica

Descrizione

Permesso in deroga

Possono essere derogati al transito nelle aree pedonali urbane, con esclusione della Piazza Cavour, i seguenti veicoli:

 

  1. quelli utilizzati dai titolari dei passi carrabili aventi peso non superiore a 3,5 t. a pieno carico;

  2. quelli adibiti al trasporto delle merci deperibili, di peso non superiore a 3,5 t. a pieno carico;

  3. quelli di peso non superiore a 3,5 t. a pieno carico utilizzati per particolari operazioni di carico scarico, che non possono essere assolte sostando nelle zone apposite;

  4. quelli degli operatori del mercato giornaliero tutti i giorni, per il tempo strettamente necessario per il carico/scarico attrezzature e merci, sulla sola Via Venezia nel tratto compreso tra C.so Italia ed il civ. 47 e sulla Piazza Venezia, negli orari: dalle 5,00 alle 8,30 – dalle 12,30 alle 14,00 – il sabato anche dalle 19,00 alle 20,00;

  5. quelli condotti da titolari di CUDE con patente speciale e veicolo opportunamente attrezzato e modificato, per raggiungere la propria residenza o domicilio, con esclusione della sosta;

  6. quelli aventi peso non superiore a 3,5 t. a pieno carico autorizzati dal Comando Polizia Locale per transiti temporanei giornalieri.

 

I veicoli di cui sopra, dal punto 1 al punto 5 dovranno esporre un contrassegno autorizzativo, di validità annuale, rilasciato dal Comando Polizia Locale.

 

I veicoli di cui al punto 6 dovranno esporre permesso temporaneo giornaliero rilasciato dal Comando Polizia Locale; tale permesso temporaneo giornaliero sarà rilasciato con prescrizioni riguardo gli orari e le zone di transito e sosta, compatibilmente con gli esercizi commerciali presenti affinché non ne interferiscano l’attività e secondo il periodo stagionale interessato.

Saranno valutati eventuali transiti inderogabili in P.zza Cavour, previo nulla osta sul peso del veicolo che dovrà essere richiesto dagli interessati al Settore 3 Infrastrutture Strade.

 

Il contrassegno autorizzativo di cui sopra verrà rilasciato per ogni singolo veicolo.

 

Per ottenere il contrassegno autorizzativo gli interessati dovranno far pervenire istanza in bollo completa dei dati del richiedente al Comando Polizia Locale tramite Ufficio Protocollo Comunale:

 

  • per i transiti di cui al punto 1 dovrà contenere allegata copia concessione passo carrabile ed attestato pagamento tassa annuale;

  • per i transiti di cui al punto 2, 3 e 4 dovrà contenere le generalità della Ditta (titolare, legale rappresentante, sede della Ditta, Partita I.V.A.o codice fiscale, recapito telefonico, marca, modello e targa dei veicoli) motivando la richiesta;

  • per i transiti di cui al punto 5 dovrà contenere copia dell'autorizzazione, che ha dato luogo al rilascio del CUDE, in corso di validità, nonché copia del contrassegno medesimo se rilasciato da altro comune, diversamente dichiararne il possesso indicando il nome del titolare del contrassegno rilasciato. In istanza, per entrambe le fattispecie, va resa dichiarazione di essere nelle condizioni di cui allo stesso punto 5 ed allegata copia della patente di guida speciale e copia della carta di circolazione veicolo opportunamente attrezzato e modificato per la propria disabilità.

 

Il Dirigente della Polizia Locale o suo sostituto rilascia il contrassegno autorizzativo per ogni singolo veicolo previa verifica dei requisiti indicati dal presente atto dal richiedente, nonché dei criteri generali di merito e legittimità, dopo aver valutato che le private esigenze non confliggano con l’interesse pubblico.

 

Il contrassegno autorizzativo:

 

  • ha valenza temporanea con scadenza riportata sullo stesso, non superiore all’anno di validità;

  • è subordinato alle prescrizioni in esso contenute (fasce orario di transito, durata della sosta per operazioni di carico e scarico ed altri accorgimenti);

  • deve essere sempre esposto in maniera ben visibile all’interno del parabrezza del veicolo;

  • può essere revocato o sospeso in qualsiasi momento da parte del Comando P.L. se utilizzato in modo abusivo o difforme da quanto autorizzato e prescritto, qualora siano venute meno i presupposti dal rilascio, ovvero in tutti i motivati casi ove sopravvengono ragioni di pubblico interesse.

 

La richiesta di rinnovo del contrassegno autorizzativo deve avvenire entro trenta giorni dalla data di scadenza, previa certificazione attestante la permanenza dei requisiti che ne hanno giustificato il precedente rilascio, restando salva la possibilità di motivato diniego del Comando P. L. qualora sussistano ragioni di pubblico interesse;

All’atto della consegna del nuovo contrassegno verrà ritirato quello scaduto.

 

Nel caso di sostituzione del veicolo il titolare del contrassegno autorizzativo dovrà presentare copia della documentazione in suo possesso e fornire copia della carta di circolazione del veicolo per il rilascio del nuovo titolo.

Ogni titolare di contrassegno autorizzativo deve segnalare tempestivamente al Comando P. L. ogni sopravvenuta variazione comportante il venir meno dei presupposti per il rilascio restituendo il/i titolo/i.

In caso di smarrimento per ottenere il duplicato il titolare dovrà presentare richiesta formale, allegando dichiarazione sostitutiva atto notorio dello smarrimento. In caso di furto, il titolare dovrà allegare alla formale richiesta di rilascio duplicato, denuncia redatta da organo di polizia.

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg.

Costi per l'utenza

Marca da bollo € 16,00 sulla richiesta + marca da bollo € 16,00 al momento del ritiro del permesso.

 

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1 anno
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
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Centralino 0185 680 1
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