Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Inserimento in Strutture residenziali

Responsabile di procedimento: Massa Graziella
Responsabile di provvedimento: Drovandi Anna Maria
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Descrizione

L'amministrazione comunale può erogare contributo a coloro che risultano nell'impossibilità di provvedere in toto al pagamento delle retta per strutture residenziali
Il cittadino richiedente la prestazione contribuisce al pagamento con tutti i suoi redditi ad eccezione di una quota forfettaria annualmente stabilita che viene lasciata alla diretta disponibilità dell'interessato per le minute spese personali.
Sono destinatari degli interventi di natura economica gli anziani e i disabili che necessitano di essere accolti in una struttura residenziale sanitaria-assistenziale, impossibilitati a rimanere nell’ambito familiare e/o ad usufruire di servizi alternativi e che presentano una grave compromissione sanitaria e una limitata autonomia.
La collocazione in una struttura protetta deve avvenire presso strutture residenziali di tipo sociale e sociosanitarie, siano esse ubicate nel Comune di Rapallo o anche in altri Comuni.
L’intervento economico viene riconosciuto esclusivamente ad integrazione delle rette applicate dalle strutture autorizzate dalla Regione.

I parenti obbligati per legge agli alimenti sono chiamati ad intervenire solidamente in corcorso ai lori congunti per la copertura degli oneri economici delle strutture residenziali.

Il Comune ha il compito di informare gli interessati in ordine a tale obbligo solidale di intervento ed effettua le valutazioni socio-economiche dei nuclei familiari in base alla certificazione ISEE prodotte dagli stessi.

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
60 giorni

Riferimenti normativi

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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
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