Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Separazione/Divorzio/Riconciliazione

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Stato Civile

Descrizione

Separazione e Divorzio

 

COSA SI INTENDE?

La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare,  può farlo anche in Comune, presentandosi all’Ufficio di Stato Civile.

 

Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile

Trattasi di procedura non applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti. La Circolare 6/2015 specifica che il termine figlio va riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti e non anche ai figli di una sola parte.

I coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile affinché raccolga le loro dichiarazioni in merito alla volontà di separarsi consensualmente, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle due parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni. I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014 ha precisato che tra i patti di trasferimento patrimoniale che l'Ufficiale di Stato Civile non può recepire rientrano altresì l'uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti, in quanto determinate valutazioni economiche e finanziarie non sono di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile. La Circolare 6/2015 ha specificato che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale. 

 

A QUALE COMUNE DEVO RIVOLGERMI?

  • Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile
  • Comune di celebrazione del matrimonio in forma religioso
  • Comune di residenza dei coniugi o di uno di essi (in caso risiedano in Comuni diversi) 

 

COSA OCCORRE?

Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o divorziare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:

1) aver contratto matrimonio valido;

2) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;

3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale se gli sposi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;

4) che i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, come specificato dalla Circolare 6/2015;

5) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015.

Modalità di presentazione

Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'ufficiale dello stato civile, è necessario contattare l'Ufficio di Stato Civile per un appuntamento.

 

Quali oneri e costi bisogna sostenere?

La procedura per separazione, divorzio o modifica delle condizioni è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito in euro 16,00.

 

RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI

COSA SI INTENDE?

I coniugi legalmente separati che si siano riconciliati possono dichiarare insieme questa loro volontà all'Ufficiale di Stato Civile previo appuntamento.


 

Chi contattare

Personale da contattare: DEFILIPPI Antonella

Altre strutture che si occupano del procedimento

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

D.P.R. 3.11.2000 n. 396.

Legge 898/1970 - per i divorzi pronunciati in Italia;

Legge 218/1995 per i divorzi pronunciati nei paesi extra U.E.;

Reg. C.E. 2201 del 27.11.2003 per i divorzi pronunciati nei paesi U.R.
 

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: NON PREVISTO

Allegati

File con estensione pdf Allegato: Avvio procedimento.pdf
(Pubblicato il 22/12/2020 - Aggiornato il 22/12/2020 - 115 kb - pdf)
File con estensione pdf Allegato: Istat_separazione_divorzio.pdf
(Pubblicato il 22/12/2020 - Aggiornato il 22/12/2020 - 98 kb - pdf)
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