Separazione e Divorzio
COSA SI INTENDE?
La coppia sposata che voglia separarsi, oppure la coppia già separata che voglia divorziare, può farlo anche in Comune, presentandosi all’Ufficio di Stato Civile.
Separazione e divorzio davanti all'Ufficiale di Stato Civile
Trattasi di procedura non applicabile in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da grave handicap o economicamente non autosufficienti. La Circolare 6/2015 specifica che il termine figlio va riferito ai figli comuni dei coniugi richiedenti e non anche ai figli di una sola parte.
I coniugi possono presentarsi davanti all'Ufficiale dello Stato Civile affinché raccolga le loro dichiarazioni in merito alla volontà di separarsi consensualmente, divorziare o modificare le condizioni di separazione o divorzio. L'Ufficiale dello Stato Civile riceve da ciascuna delle due parti personalmente, con l'assistenza facoltativa di un avvocato, la dichiarazione che essi intendono separarsi o divorziare o modificare alcune condizioni. I coniugi saranno poi riconvocati dall'Ufficiale dello Stato Civile entro un termine non inferiore a 30 giorni per la conferma da parte di entrambi dell'accordo. La conferma renderà immediatamente efficace l'accordo a far tempo dalla data di sottoscrizione dell'accordo, mentre la mancata conferma dell'accordo lascerà l'atto definitivamente improduttivo di effetti. L'accordo non può contenere patti di trasferimento patrimoniale. La Circolare del Ministero dell'Interno n. 19/2014 ha precisato che tra i patti di trasferimento patrimoniale che l'Ufficiale di Stato Civile non può recepire rientrano altresì l'uso della casa coniugale, ovvero qualunque altra utilità economica tra i coniugi dichiaranti, in quanto determinate valutazioni economiche e finanziarie non sono di competenza dell'Ufficiale di Stato Civile. La Circolare 6/2015 ha specificato che non rientra nel divieto della norma la previsione, nell'accordo concluso davanti all'Ufficiale dello Stato Civile, di un obbligo di pagamento di una somma di denaro a titolo di assegno periodico sia nel caso di separazione consensuale sia nel caso di richiesta congiunta di cessazione degli effetti civili o scioglimento del matrimonio. Non può invece costituire oggetto di accordo la previsione della corresponsione, in unica soluzione, dell'assegno periodico di divorzio (c.d. una tantum) in quanto si tratta di attribuzione patrimoniale.
A QUALE COMUNE DEVO RIVOLGERMI?
- Comune di celebrazione del matrimonio in forma civile
- Comune di celebrazione del matrimonio in forma religioso
- Comune di residenza dei coniugi o di uno di essi (in caso risiedano in Comuni diversi)
COSA OCCORRE?
Per poter rendere la dichiarazione di volersi separare o divorziare innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile occorre:
1) aver contratto matrimonio valido;
2) la volontà comune di separarsi, divorziare o modificare alcune condizioni di separazione o divorzio secondo accordi stabiliti tra i coniugi;
3) che siano decorsi sei mesi dalla separazione consensuale o un anno dalla separazione giudiziale se gli sposi debbono richiedere la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio;
4) che i coniugi non abbiano figli minori, maggiorenni incapaci o affetti da handicap grave o non economicamente autosufficienti, come specificato dalla Circolare 6/2015;
5) che gli accordi non contengano alcun patto di trasferimento patrimoniale nel senso specificato dalla Circolare 6/2015.
Modalità di presentazione
Per poter procedere alla firma di un accordo davanti all'ufficiale dello stato civile, è necessario contattare l'Ufficio di Stato Civile per un appuntamento.
Quali oneri e costi bisogna sostenere?
La procedura per separazione, divorzio o modifica delle condizioni è soggetta al pagamento di un diritto fisso stabilito in euro 16,00.
RICONCILIAZIONE DEI CONIUGI
COSA SI INTENDE?
I coniugi legalmente separati che si siano riconciliati possono dichiarare insieme questa loro volontà all'Ufficiale di Stato Civile previo appuntamento.