Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Assegno di Maternità

Responsabile di procedimento: Repetto Francesca
Responsabile di provvedimento: Drovandi Anna Maria
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Sportello Agevolazioni Tariffe

Descrizione

Cos'è

L'assegno di maternità di base è una prestazione assistenziale concessa dai comuni e pagata dall'INPS (articolo 74 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 51).

A chi è rivolto

Il diritto all'assegno nei casi di parto, adozione o affidamento preadottivo, spetta alle cittadine residenti italiane, comunitarie o di paesi terzi soggiornanti di lungo periodo ovvero titolari del diritto di soggiorno quinquennale o del diritto di soggiorno permanente. L’assegno di maternità spetta anche alle cittadine di paesi terzi riconosciute come rifugiate politiche, (Messaggio INPS n° 12712 del 21 maggio 2007) e dello status di protezione sussidiaria (art. 27, D.Lgs n. 251 del 19 novembre 2007) ed alle cittadine di paesi terzi ammessi alla richiesta di assegno ai sensi della Sentenza della Corte Costituzione n. 54 dell’11 gennaio - 4 marzo 2022 pubblicata in data 9.03.2022 G.U. 1° serie speciale Corte Costituzionale n. 10 del 9.3.2022,fermi restando gli altri requisiti di legge. 

L’ Assegno di maternità Comuni spetta a tutte quelle mamme disoccupate e casalinghe che non lavorano o che non possono far valere i mesi di contribuzione che l’INPS versa per la maternità (almeno 3 mesi di contributi negli ultimi 18 mesi sia che abbiano partorito, adottato o ricevuto in affidamento preadottivo un bambino)

I limiti di reddito devono essere inferiori o uguali a quelli previsti dall'indicatore della situazione economica (ISEE) valido per l'assegno di maternità anno 2022 pari ad Euro 17.747,58

Le richiedenti non devono in ogni caso essere già beneficiarie di altro assegno di maternità INPS ai sensi della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

Come funziona

La domanda va presentata al comune di residenza al quale compete la verifica della sussistenza dei requisiti di legge per la concessione delle prestazione  entro sei mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso in famiglia del minore adottato o in affido preadottivo, (articolo 13 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2000).

L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali, tranne se si ha diritto a percepire la quota differenziale.

L'importo dell'assegno è rivalutato ogni anno per le famiglie di operai e impiegati sulla base della variazione dell'indice dei prezzi al consumo ISTAT.

Chi contattare

Personale da contattare: Repetto Francesca

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Costi per l'utenza

il richiedente non dovrà sostenere alcun costo

Modulistica per il procedimento

Riferimenti normativi

art. 74 D.Lgs 151/2001 D.L. 201/2011
 

Servizio online

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