
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
il richiedente non dovrà sostenere alcun costo
Modulistica per il procedimento
Riferimenti normativi
art. 65 L. 448 del 23/12/1998- D.L. 201/2011 L. 97/2013
Cos'è
È un assegno, concesso in via esclusiva dai comuni e pagato dall’INPS, rivolto alle famiglie che hanno almeno tre figli minori e che dispongono di patrimoni e redditi limitati.
A chi è rivolto
L’assegno al nucleo familiare dei comuni spetta a:
I requisiti devono essere posseduti dal richiedente al momento della presentazione della domanda.
Come funziona
Decorrenza e durata
A seguito dell'introduzione dell'Assegno Unico con decorrenza marzo 2022, l’assegno al nucleo familiare 2022 viene erogato per le sole mensilità di gennaio e febbraio.
L’assegno decorre dal 1° gennaio dell’anno in cui si verificano le condizioni prescritte, salvo che il requisito rappresentato dalla presenza di almeno tre figli minori si sia verificato successivamente. In quest’ultimo caso decorre dal primo giorno del mese in cui il requisito è stato soddisfatto.
L’INPS provvede al pagamento con cadenza semestrale posticipata (entro il 15 luglio e il 15 gennaio). I dati del mandato di pagamento devono essere ricevuti almeno 45 giorni prima della scadenza del semestre.
Il comune che ha concesso il beneficio è competente per i controlli e per gli eventuali provvedimenti di revoca.
L’importo dell’assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell’indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.
Decadenza
Il diritto all’assegno cessa dal 1° di gennaio dell’anno in cui viene a mancare il requisito economico e dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene a mancare il requisito della composizione del nucleo.
Quando fare domanda
La domanda va presentata al comune entro il termine perentorio del 31 gennaio dell’anno successivo a quello per il quale è richiesto l’Assegno al Nucleo Familiare (ANF).
Il comune, riscontrata la sussistenza di tutti i requisiti, dispone mandato di pagamento all’INPS dandone contestuale comunicazione al richiedente.
il richiedente non dovrà sostenere alcun costo
art. 65 L. 448 del 23/12/1998- D.L. 201/2011 L. 97/2013