Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Agevolazioni per servizi di pubblica utilità - Bonus Energia Elettrica (DISAGIO FISICO)

Responsabile di procedimento: Repetto Francesca
Responsabile di provvedimento: Drovandi Anna Maria
Responsabile sostitutivo: Mario Vittorio Canessa

Uffici responsabili

Sportello Agevolazioni Tariffe

Descrizione

Che cosa è

Il "Bonus energia elettrica" è un'agevolazione introdotta dal Decreto Interministeriale (DM) 28/12/2007 con l'obiettivo di sostenere la spesa energetica delle famiglie in condizione di disagio economico, garantendo un risparmio sulla spesa annua per l' energia elettrica. 

Il bonus può essere richiesto da tutti i cittadini intestatari di una fornitura elettrica nell'abitazione di residenza, in condizioni di disagio fisico, per famiglie presso cui vive un soggetto in gravi condizioni di salute tali da richiedere l'utilizzo delle apparecchiature elettromedicali necessarie per la loro esistenza in vita individuate dal Decreto del Ministero della Salute del 13 gennaio 2011.

il bonus per il disagio economico, non è più competenza dei Comuni con decorrenza 2021 ma viene riconosciuto in automatico con la predisposizione dell'ISEE in presenza dei requisiti di legge

La Domanda

Per accedere al Bonus ENERGIA ELETTRICA, i cittadini devono compilare e sottoscrivere la domanda utilizzando gli appositi modelli. L’istanza deve essere consegnata esclusivamente all’Ufficio Protocollo del Comune – Piazza delle Nazioni n. 4 (orario dal lunedì al sabato dalle ore 08:45 alle ore 12:00, martedì e giovedì dalle ore 14:30 alle ore 16:00).

Il Rinnovo

Per garantire la continuità del beneficio, se sussistono ancora i requisiti e non siano cambiate  le condizioni di fornitura o la composizione della famiglia anagrafica del Richiedente, occorre presentare domanda entro il giorno 15 antecedente la data di scadenza utile al rinnovo utilizzando il Modulo RS – rinnovo semplificato​.

La modulistica è disponibile e scaricabile dal sito dell'Autorità per l'energia: http://www.autorita.energia.it/


 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Alessandra Sanna

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 giorni

Riferimenti normativi

D.I del 28/12/2007 DL. 185/08

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: n.d.
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
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Centralino 0185 680 1
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