Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

RINNOVO DIMORA ABITUSLR CITTASDINI EXTRACOMUNITARI

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella

Uffici responsabili

Anagrafe

Descrizione

RINNOVO DIMORA ABITUALE CITTADINI EXTRACOMUNITARI

Descrizione

I cittadini extracomunitari residenti nel Comune di Rapallo, hanno l'obbligo di rinnovare all'Ufficiale d'Anagrafe la dichiarazione di dimora abituale nel Comune, entro 60 giorni dal rinnovo del permesso di soggiorno, corredata dal permesso medesimo (art. 7, comma 3, D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223, così come sostituito dall'art. 15, comma 3, del D.P.R. 31/08/1999, N. 394)

Per gli stranieri muniti di carta di soggiorno il rinnovo della dichiarazione di dimora abituale è effettuato entro 60 giorni dal rinnovo della carta di soggiorno.

Si ricorda che ai sensi dell'art. 11, comma 1, lett. c,  del D.P.R. 30/05/1989, n. 223,  e art.1. comma 28, legge 15/07/2009 n. 94, la cancellazione dall'anagrafe della popolazione residente viene effettuata per i cittadini stranieri, per irreperibilità accertata, ovvero per effetto del mancato rinnovo della dichiarazione di cui all'art. 7, comma 3, trascorsi sei mesi dalla scadenza del permesso di soggiorno o della carta di soggiorno.

Chi contattare

Anagrafe

Piazza delle Nazioni, 4, Rapallo, Genova, 16035, Liguria, Italia

Struttura di appartenenza: Settore 1 - Servizi Amministrativi

Telefono: 0185 680095

Indirizzo email: anagrafe@comune.rapallo.ge.it

Personale da contattare: Sara DI CIANO

Conclusione tramite silenzio assenso: no

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Normativa riferita a cittadini extracomunitari-rinnovo dimora abituale

Legge 24/12/1954, n. 1228 D.P.R. 30/05/1989, n. 223 Decreto legislativo 25/07/1988, n. 286 D.P.R. 31/08/1999, n. 394 D.M. ....


 


 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Sara DI CIANO
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Riferimenti normativi

Riferimenti normativi

Normativa riferita a cittadini extracomunitari-rinnovo dimora abituale

Legge 24/12/1954, n. 1228 D.P.R. 30/05/1989, n. 223 Decreto legislativo 25/07/1988, n. 286 D.P.R. 31/08/1999, n. 394 D.M. ....

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 1
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
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