Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

contributi Barriere architettoniche

Responsabile di procedimento: Romeo Laura
Responsabile di provvedimento: Orgiu Rodolfo

Descrizione

Direttamente dal sito della Regione Liguria, si riporta il seguente:

VADEMECUM per operatori ed utenti in materia di istanze di contributo ai sensi

dell’articolo 23 bis comma 1 lett. c) della legge regionale 12 giugno 1989 n. 15

(Abbattimento delle barriere architettoniche e localizzative), come modificata dalla

legge regionale 23 aprile 2007 n. 17. (aggiornato a maggio 2013)

L’ammissione a contributo ed il suo ottenimento sono subordinati ad alcune condizioni

oggettive e soggettive ed in particolare:

a) nell’immobile che beneficerà dell’intervento deve risiedere un soggetto disabile

(richiedente);

b) l’immobile deve quindi possedere una destinazione residenziale;

c) il richiedente deve essere portatore di handicap o invalido oltre il 66%,

riconosciuti come tali da una commissione medica pubblica (ad es. ASL, INAIL, Min.

della Difesa ecc...);

d) il nucleo familiare del richiedente deve possedere un valore ISEE (indicatore della

situazione economica equivalente) non superiore ai 28.600,00= euro*, così come

risulta dalla certificazione rilasciata dall’INPS o da altro soggetto abilitato (es.

c.a.a.f.) in base alla procedura generale fissata dalle disposizioni statali (D.Lgs.

130/2000 e DPCM n. 242/2001);

e) all’atto della domanda i lavori relativi all’intervento previsto non possono essere

iniziati anteriormente al 1° ottobre dell’anno precedente a quello di presentazione

della domanda di contributo presso il Comune, fatte salve eventuali deroghe o

sospensioni della ricezione delle domande;

f) il richiedente disabile è anche l’avente diritto al contributo, cioè colui che sostiene

la spesa complessiva (ovvero pro quota in caso di impianti o strutture condominiali)

e al quale viene liquidato il contributo (l’amministratore del condominio non può

rivestire il ruolo di destinatario del contributo);

g) in caso di impianti o strutture condominiali come l’ascensore, la decisione di

eseguire i lavori deve essere assunta dall’assemblea con le maggioranze previste

dalla legge (cfr. legge 11 dicembre 2012, n. 220, articolo 5 comma 1);

h) le opere finalizzate al superamento delle barriere architettoniche devono rispettare

sia in fase progettuale, sia nella loro esecuzione le norme tecniche previste dal

D.M. 14/06/89 n°236 recante: “Prescrizioni tecniche necessarie a garantire

l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale

pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle

barriere architettoniche”;

i) è possibile presentare richiesta di contributo al Comune di residenza anche per le

spese di trasloco, in altro alloggio accessibile ubicato nello stesso Comune

ovvero in altro Comune del territorio regionale. Rientrano in questa ipotesi anche le

spese di adattamento o adeguamento degli spazi e dei percorsi interni al nuovo

alloggio (fruibilità);

j) il contributo viene erogato a consuntivo e può essere liquidato unicamente sulla

base della dimostrazione documentale della spesa complessiva sostenuta

(fatture regolarmente quietanzate, bonifici bancari ecc..);

k) Il contributo è cumulabile con altri contributi assegnati per lo stesso intervento (ad

esempio dall’Inail) sino a concorrenza della cifra spettante in base alla normativa

regionale. Qualora il richiedente abbia ottenuto o stia per ottenere altro beneficio in

misura superiore a quello prevista dalla normativa regionale, il contributo non è

erogabile.

Oltre alle condizioni positive, sono previste alcune incompatibilità.

In particolare, non possono beneficiare del contributo i richiedenti che hanno

ottenuto contributi finalizzati al superamento delle barriere architettoniche in una delle ultime

tre annualità (la data di riferimento per determinare la sussistenza di tale requisito è quella

del provvedimento con il quale la Regione ha disposto la liquidazione del contributo

pregresso).

Inoltre la domanda non è ammissibile per:

 le residenze di tipo collettivo per anziani o disabili comunque denominate.

 gli edifici di proprietà di un ente pubblico (ERP), per gli interventi di sola

accessibilità dall’esterno dell’alloggio (ascensori, montascale, scivoli ecc);

 gli interventi per la realizzazione dei quali sia richiesto il permesso di costruire

(nuova costruzione, ristrutturazione straordinaria con mutamento di destinazione

d’uso o incremento della superficie abitabile).

 gli edifici realizzati successivamente alla data dell’11 agosto 1989, fatta salva la

presenza del “progetto di adattabilità” redatto ai sensi dell’art. 6 del DM 236/98; la

data dell’11 agosto 1989, deve essere riferita all’approvazione del titolo abilitativo

da parte del Comune;

Casi particolari

 è ammissibile la domanda del disabile che risieda (in affitto) in un alloggio di

proprietà di un ente pubblico (ERP), nel caso in cui l'assegnatario stesso intenda

realizzare interventi di fruibilità interna relativi all’alloggio stesso (porte, bagno

ecc...), sostenuti a proprie spese. Restano escluse richieste che riguardino

interventi di accessibilità (tipicamente l’ascensore) o comunque impianti o strutture

generali dell’edificio a carico dell’ente gestore e finanziabili unicamente ai sensi del

comma 1 lettera a) dell'art. 23 bis della legge regionale 15/1989 .

è provvisoriamente ammissibile la domanda del disabile che, pur non avendo la

residenza nell’immobile su cui intende intervenire, presenta una dichiarazione in cui

si impegna a richiederla non appena i lavori (indispensabili per potervi abitare)

siano stati eseguiti. L’ammissibilità definitiva della domanda e l’erogazione del

contributo è vincolata alla verifica dell’acquisizione della residenza.

 analogamente, è provvisoriamente ammissibile la domanda del richiedente che,

pur non avendo ancora un certificato “ufficiale” di invalidità o di disabilità, abbia

fatto istanza di visita collegiale e si impegni a dare comunicazione al Comune degli

esiti della stessa. L’ammissibilità definitiva della domanda e l’erogazione del

contributo sono vincolate alla verifica del grado di invalidità o disabilità riconosciuti.

La procedura di finanziamento si articola secondo i punti seguenti:

1. l’istanza può essere presentata dal richiedente al Comune di residenza dal 1°

giugno al 30 settembre di ogni anno (salvo deroghe o sospensioni);

2. il comune entro il 31 ottobre di ciascun anno segnala alla Regione tutti i

richiedenti ritenuti ammissibili;

3. sulla base di queste segnalazioni, entro il 31 dicembre la Regione redige una

graduatoria generale delle domande, la quale contiene anche tutte le domande

non liquidate nella precedente annualità;

4. successivamente, si procede al trasferimento dei fondi disponibili ai Comuni,

sulla base dell’elenco dei soggetti ammessi;

5. i Comuni infine provvedono alla liquidazione dopo la verifica dei lavori e

l’acquisizione delle fatture quietanzate.

Riguardo ai criteri di inserimento in graduatoria e all’ammontare del contributo si

rammenta che:

I. l’aggiornamento delle graduatoria è regolato secondo i criteri regionali previsti

dalla D.G.R. n. 899/2007 e ss. mm. e ii. I richiedenti ammessi sono inseriti

attribuendo a ciascuno un punteggio che tiene conto della minore o maggiore

gravità dello stato di handicap, dell’età, della situazione economica del richiedente

e solo in ultima istanza dell’ordine cronologico;

II. L’ammontare del contributo è determinato tenendo conto del preventivo di spesa,

fino ad un massimo di costo riconoscibile pari a 100.000,00= euro, sommando gli

importi derivanti dall’applicazione delle percentuali e degli scaglioni seguenti:

a) 50% per importi fino a 10.000,00= euro;

b) 30% per importi tra 10.001,00 e 25.000,00= euro;

c) 20% per importi tra 25.001,00= e 50.000,00= euro;

d) 10% per importi tra 50.001,00= e fino a 100.000,00= euro.

III. i tempi di erogazione del singolo contributo non sono a priori determinabili,

essendo gli stessi legati ai fondi regionali annualmente disponibili, i quali risultano

normalmente inferiori alle richieste avanzate.

IV. le domande non soddisfatte nell’anno per insufficienza di fondi restano valide per i

cinque anni successivi, trascorsi i quali vengono cancellate dalla graduatoria.

Per altre informazioni è possibile rivolgersi al Comune di residenza il quale, come già

detto, è competente alla ricezione delle domande, alla loro istruttoria e liquidazione.

 

Chi contattare

Personale da contattare: Romeo Laura
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
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Recapiti e contatti
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