Unioni civili
Di cosa si tratta?
Due persone maggiorenni dello stesso sesso, costituiscono un'unione civile mediante dichiarazione di fronte all'ufficiale dello stato civile ed alla presenza di due testimoni. A tal fine, fanno congiuntamente richiesta all'ufficiale dello stato civile di un Comune di loro scelta. Nella richiesta, ciascuna parte deve dichiarare:
a) il nome e il cognome, la data e il luogo di nascita; la cittadinanza; il luogo di residenza;
b) l'insussistenza delle cause impeditive alla costituzione dell'unione, precisate nell'art. 1, comma 4, della legge 76/2016.
Della richiesta viene redatto apposito verbale (sottoscritto dall'ufficiale dello stato civile e da entrambe le parti).
L'ufficio provvederà a verificare quanto dichiarato dalle parti in sede di verbale entro 30 giorni. Da tale data, o anche da data antecedente se le verifiche sono state completate prima e l'Ufficiale dello Stato Civile ne ha dato obbligatoria comunicazione alle parti, la costituzione deve avvenire nei 180 giorni successivi al termine o alla comunicazione di cui sopra, in una data concordata con l'ufficio di stato civile. Tale dichiarazione deve essere resa personalmente dalle parti e alla presenza di due testimoni e verrà registrata mediante iscrizione nel registro delle unioni civili.
Lo straniero che vuole costituire un'unione civile deve presentare all'ufficiale dello stato civile, una dichiarazione dell'autorità competente del proprio Paese dalla quale risulti che, giusta le leggi a cui è sottoposto, nulla osta all'unione civile.
Nella dichiarazione potrà essere indicato dalle parti, il regime patrimoniale della separazione dei beni; diversamente, in assenza di specificazione, il regime in essere sarà quello della comunione dei beni.
Le parti possono altresì dichiarare di scegliere la legge applicabile ai loro rapporti patrimoniali operata in base alle vigenti norme di diritto internazionale privato.
Nella dichiarazione di unione civile, le parti possono indicare il cognome comune che hanno stabilito di assumere per l'intera durata dell'unione, scegliendolo tra i loro cognomi. La parte, con dichiarazione all'Ufficiale dello Stato Civile, può anteporre o posporre al cognome comune il proprio cognome, se diverso. La scelta, dopo l'approvazione del D.Lgs. 5/2017, ha solo valore simbolico e nei documenti ufficiali ciascuno continuerà ad utilizzare solo il proprio cognome originario.
DIRITTI E DOVERI
Con la costituzione dell'unione civile tra persone dello stesso sesso, le parti acquistano gli stessi diritti e assumono gli stessi doveri; dall'unione civile deriva l'obbligo reciproco all'assistenza morale e materiale e alla coabitazione. Entrambe le parti sono tenute, ciascuna in relazione alle proprie sostanze e alla propria capacità di lavoro professionale e casalingo, a contribuire ai bisogni comuni. Le parti concordano tra loro l'indirizzo della vita familiare e fissano la residenza comune; a ciascuna delle parti spetta il potere di attuare l'indirizzo concordato.
Diritto agli alimenti: all'unione civile si applicano le disposizioni di cui al titolo XIII del libro primo del codice civile relative agli obblighi alimentari.
Diritti successori: il comma 21, estende alle parti dell'unione civile parte della disciplina sulle successioni riguardante la famiglia contenuta nel libro secondo del codice civile. In caso di decesso di una delle parti prestatore di lavoro, andranno corrisposte al partner sia l'indennità dovuta dal datore di lavoro (ex art. 2118 c.c.) che quella relativa al trattamento di fine rapporto (ex art. 2120c.c.).
Le parti non possono derogare né a diritti né a doveri previsti dalla legge per effetto dell'unione civile.