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Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Si definisce commercio su aree pubbliche l’attività di vendita di merci al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche, o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, coperte o scoperte.
Per aree pubbliche si intendono le strade, le piazze ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
L'attività di commercio ambulante su area pubblica può essere esercitata da ditte individuali, da società di persone, da società di capitali o da cooperative.
Può essere svolta su posteggio dato in concessione (autorizzazione di tipo "A") o in forma itinerante (autorizzazione di tipo "B") su qualsiasi area pubblica
Autorizzazione di tipo "A"
L'autorizzazione di tipo "A", necessaria per esercitare il commercio su area pubblica su posteggio, è rilasciata dal dirigente del Settore Commercio sulla base di una procedura di selezione, secondo i criteri sanciti dall'intesa della Conferenza Unificata Stato Regioni del 5 luglio 2012, n.83.
L'autorizzazione di tipo "A" abilita i titolari anche all'esercizio dell'attività in forma itinerante nell'ambito del territorio della Regione, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati del Veneto e alla partecipazione alle fiere che si svolgono sul territorio nazionale.
Autorizzazione di tipo "B"
L'autorizzazione di tipo "B", necessaria per esercitare il commercio su area pubblica in forma itinerante, è rilasciata dal dirigente del Settore Commercio su domanda dell'interessato.
Tale autorizzazione abilita i titolari al commercio itinerante, alla partecipazione in qualità di precario nei mercati e alla partecipazione alle fiere su tutto il territorio nazionale
Acquisto, affitto o comodato dell'autorizzazione commerciale
La presentazione della scia di subingresso autorizza il richiedente all'esercizio dell'attività su area pubblica.
Per le pratiche relative alle attività della categoria Commercio su aree pubbliche la procedura è svolta con le modalità previste sul portale governativo di Impresa in un giorno, attivo dal 19 giugno 2017.
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