
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Annullamento d'ufficio (AUTOTUTELA)
Uffici responsabili
Ufficio Verbali - elaborazione e gestione contravvenzioniDescrizione
Annullamento d'ufficio (AUTOTUTELA)
Quando è possibile richiedere l'annullamento d'ufficio:
1) Decesso del trasgressore / obbligato in solido
L’atto da annullare dovrà avere data anteriore rispetto alla data di decesso.
Riferimento normativo: artt. 199 e 210 del Codice della Strada in tema di intrasmissibilità agli eredi dell’obbligo di pagamento delle sanzioni amministrative e di intrasmissibilità di qualsiasi obbligo relativo all’eventuale sanzione accessoria.
Procedimento ad istanza degli eredi. Il responsabile di procedimento in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica. Procede inoltre, nei casi in cui era stata applicata di diritto la sanzione accessoria, al dissequestro del veicolo e/o alla restituzione del documento di guida e della carta di circolazione.
2) Contestazione ai sensi dell’articolo 180 c.8 in caso di dimostrazione di avvenuta presentazione della documentazione richiesta
Riferimento normativo art 3 legge 24 novembre 1981 n. 689 e art. 180, comma 8 del Codice della Strada che prevede che all’inottemperanza all’invito a presentarsi per fornire informazioni od esibire documenti consegue: “la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da […]”. Procedimento ad istanza dell’interessato qualora fornisca prova dell’avvenuta presentazione / esibizione dei documenti richiesti al Comando di Polizia Locale o ad altre Forze di Polizia, entro il termine stabilito. Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base dell’idonea documentazione prodotta, istruisce la pratica e provvede all’emissione dello specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al
contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
3) Veicolo oggetto di furto
Casi nei quali il veicolo risulti rubato e la denuncia di furto sia stata effettuata prima della violazione contestata.
Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689, richiamata dall’articolo 194 comma 1 del Codice della Strada. Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio basata sul presupposto che la disponibilità del mezzo è venuta meno. L’interessato dovrà presentare istanza allegando copia della denuncia di furto e dell’atto del quale si richiede l’annullamento. Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
4) Doppia verbalizzazione della medesima violazione
Casi nei quali la stessa violazione è stata oggetto di due distinti atti di accertamento. Si deve trattare ovviamente della medesima violazione e non di violazioni successive della stessa norma o di violazioni contestuali di diverse disposizioni. I casi più ricorrenti sono relativi ad accertamenti di violazioni di sosta nei termini descritti dagli artt. 158, comma 7 (un giorno di calendario) e 7, comma 15 (24 ore) del Codice dellaStrada.
Riferimento normativo: artt. 200 e ss. del Codice della Strada (ad ogni violazione corrisponde una sola sanzione).
Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio. L’interessato dovrà presentare istanza di annullamento del secondo accertamento in ordine temporale, allegando le copie di entrambi gli atti in questione.
Il responsabile del procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, dopo aver verificato l’effettiva esistenza dei due atti, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al
contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
5) Contestazione ai sensi dell’art. 126 bis del Codice della Strada in caso di dimostrazione di avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione che prevede decurtazione di punti sulla patente di guida
Casi in cui, a causa del mancato riscontro dell’avvenuta comunicazione dei dati del conducente che ha commesso la violazione da parte del proprietario del veicolo o di altro soggetto obbligato in solido, entro il termine previsto si inoltra d’ufficio la sanzione stabilita dall’art. 126 bis, comma 2 C.d.S., a carico del proprietario o di altro obbligato in solido. Può accadere fisiologicamente che a fronte di flussi di dati massivi trattati informaticamente comportano si verifichino errori nell’acquisizione delle comunicazioni effettuate dai proprietari dei veicoli sanzionati.
Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Procedimento ad istanza dell’interessato che dovrà presentare direttamente richiesta di annullamento ed allegare originale della comunicazione avvenuta entro i termini con data certa. Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la
pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
6) Violazioni rilevate da sistemi elettronici di accertamento remoto per transiti in ztl in caso di dimostrazione dell’esistenza del permesso in deroga
Casi in cui il proprietario del veicolo sanzionato in quanto circolante all’interno di Z.T.L. , sia titolare del permesso in deroga.
Su istanza dell’interessato / proprietario del veicolo sanzionato e titolare del permesso rilasciato dal Comando di PL, mediante esibizione del documento di circolazione e di estratto del permesso in deroga.
Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio. Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale
interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
7) Accertamenti d’infrazione non correttamente rilevati in quanto il fatto contestato non costituisce violazione
Casi di errata interpretazione da parte dell’agente accertatore di dati desunti dai documenti di circolazione e di guida ovvero da documenti, certificazioni o attestazioni o di errata valutazione del tipo del veicolo in relazione a quanto indicato dalla segnaletica sul luogo della presunta violazione. Errori direttamente
rilevabili dalla consultazione dei documenti di guida ovvero dalla consultazione di documentazione in disponibilità immediata del Comando di PL dai quali si evidenzia inequivocabilmente l’errore in cui è incorso l’agente accertatore.
Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.Procedimento ad istanza dell’interessato o d’ufficio, mediante la produzione del documento di circolazione ovvero altro documento rilasciato o emesso dalla P.A. idoneo a evidenziare inequivocabilmente l’errore o
tramite documentazione prodotta dal Comando stesso da cui emerga chiaramente l'errore.
Il responsabile di procedimento, in collaborazione con l’ufficio preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato, e procedendo al contempo
all’archiviazione nella procedura informatica.
8) Verbali di accertamento e contestazione notificati al trasgressore e/o all’obbligato in solido nonostante questi abbiano proceduto al pagamento, nei termini prescritti tramite c.c.p. e la comunicazione di avvenuto pagamento, da parte del gestore del servizio postale, è tardiva
Casi in cui, a causa del ritardo nella comunicazione di riscontro dell’avvenuta pagamento effettuato tramite c.c.p. il Comando procede alla notifica al trasgressore e/o all’obbligato in solido del verbale meccanografico. Riferimento normativo: art. 3 comma 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689.
Procedura ad istanza dell’interessato che dovrà presentare direttamente richiesta di annullamento ed allegare documentazione idonea a comprovare il pagamento tramite c.c.p., avvenuto entro i termini prescritti, con evidenza di data certa. Il responsabile di procedimento in collaborazione con l’ufficio
preposto, sulla base di idonea documentazione, istruisce la pratica e provvede all’emissione di specifico provvedimento di annullamento tramite la modulistica predisposta, rilasciando copia all’eventuale interessato e procedendo al contempo all’archiviazione nella procedura informatica.
Chi contattare
