Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

ATTESTAZIONE SOGGIORNO CITTADINI COMUNITARI E BRITANNICI

Responsabile di procedimento: DEFILIPPI Antonella
Responsabile di provvedimento: Bardinu Rossella

Uffici responsabili

Anagrafe

Descrizione

 

ATTESTAZIONE REGOLARITA' DI SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI

Il Decreto Legislativo 6 febbraio 2007, n. 30 ha abrogato la carta di soggiorno per i cittadini comunitari o equiparati. A partire dall'11 aprile 2007 è competenza del Comune provvedere al rilascio dell'attestazione della regolarità di soggiorno dei cittadini comunitari, ai sensi del Dlgs 30/2007

 

QUALE E' LA PROCEDURA?

Il cittadino comunitario per richiedere l'iscrizione anagrafica deve presentarsi presso gli sportelli anagrafici con la documentazione richiesta a seconda della tipologia in cui ricade.

In particolare deve avere alternativamente uno dei seguenti requisiti:


1. essere lavoratore subordinato o autonomo;

2. disporre per se stesso e per i propri familiari di risorse economiche sufficienti e di una assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale. La tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal paese d'origine non sostituisce la polizza sanitaria;

3. essere iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto, per seguirvi un corso di studi o di formazione professionale e, nel contempo, disporre di risorse economiche sufficienti e di un'assicurazione sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale e che abbia una durata almeno pari al corso di studi o di formazione professionale, se inferiore all'anno;

4. essere familiare comunitario che accompagna o raggiunge un cittadino comunitario già residente che abbia diritto di soggiornare in Italia sulla base dei requisiti di cui ai punti 1) 2) 3);

5. essere familiare di cittadino extracomunitario regolarmente soggiornante che sia in grado di dimostrare il rapporto di parentela e abbia la disponibilità di risorse economiche sufficienti, provenienti da attività lavorativa o da altre fonti di reddito, quantificate in relazione al numero di familiari da iscrivere

I familiari del cittadino dell'Unione aventi diritto di soggiorno sono:

  • Coniuge;

  • Discendenti diretti di età inferiore ai 21 anni o a carico e quelli del coniuge;

  • Ascendenti diretti a carico e quelli del coniuge;

QUALE E' LA DOCUMENTAZIONE NECESSARIA?

  1. Passaporto o carta di identità in corso di validità;

  1. IN CASO DI LAVORO SUBORDINATO:contratto di lavoro, comunicazione al centro per l'impiego e/o denuncia di rapporto di lavoro all'INPS, dichiarazione del datore di lavoro, copia busta paga recente;

  2. IN CASO DI LAVORATORE AUTONOMO: contratto di lavoro autonomo, a progetto, iscrizione alla Camera di Commercio, visure camerali da cui risulti l'attribuzione di numero di partita IVA, copia di dichiarazione dei redditi;

  3. ASSICURAZIONE SANITARIA o altro titolo idoneo a coprire i rischi nel territorio nazionale di durata almeno annuale;

  1. AUTOCERTIFICAZIONE DI POSSESSO, per se stesso e i suoi familiari, DI RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI, da rendere sulla base delle seguenti cifre:

 

€ 5.977,79 cifra sufficiente al mio soggiorno

€ 8.966,68 cifra sufficiente al mio soggiorno + 1 familiare

€ 11.955,58 cifra sufficiente al mio soggiorno + 2 familiari

€ 14.944,47 cifra sufficiente al mio soggiorno + 3 familiari

€ 17.933,36 cifra sufficiente al mio soggiorno + 4 familiari

€ 11.955,58 cifra sufficiente al mio soggiorno + 2 o più figli minori di 14 anni

€ 14.944,47 cifra sufficiente al mio soggiorno + 2 o più figli minori di 14 anni e un familiare

€ 17.933,36 cifra sufficiente al mio soggiorno + 2 o più figli minori di 14 anni e due familiari

 

(tabella aggiornata al 2020)

QUALI SONO LE MODALITÀ DI PRESENTAZIONE?

La domanda viene compilata sull'apposito modulo direttamente all'Ufficio Anagrafe..

2 marche da bollo da 16 euro e importo per i diritti di segreteria pari a 52 centesimi (da corrispondere direttamente allo sportello)

RILASCIO ATTESTAZIONE DI SOGGIORNO PERMANENTE PER I CITTADINI DELL'UNIONE EUROPEA

QUALE E' LA PROCEDURA?

Può essere richiesta dal cittadino comunitario residente a seguito del soggiorno regolare e continuativo in Italia per CINQUE ANNI.

La continuità di soggiorno non viene interrotta da:

- assenze che non superino complessivamente sei mesi l'anno;

- assenze di durata superiore a sei mesi per l'assolvimento degli obblighi militari;

- assenze fino a dodici mesi consecutivi per motivi rilevanti, quali la gravidanza e la maternità, malattie gravi, studi o formazione professionale o distacco per motivi di lavoro in un altro Stato membro o in un Paese terzo.


Il diritto di soggiorno permanente si perde, invece, in ogni caso a seguito di assenze dal territorio nazionale di durata superiore a due anni consecutivi.

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE

La domanda viene compilata sull'apposito modulo direttamente all'Ufficio Anagrafe..

2 marche da bollo da 16 euro e importo per i diritti di segreteria pari a 52 centesimi (da corrispondere direttamente allo sportello)

 

RILASCIO ATTESTAZIONE DI ISCRIZIONE ANAGRAFICA PER I CITTADINI BRITANNICI

QUALE E' LA PROCEDURA?

A partire dal 1° gennaio 2021, i cittadini britannici che risulteranno residenti in Italia alla data del 31 dicembre 2020, potranno richiedere, presso la Questura di residenza, un documento in formato digitale sulla base di quanto previsto dall’Accordo di recesso tra Regno Unito e Unione europea.

Sui siti web delle questure è indicata la casella di posta elettronica da utilizzare per fissare l'appuntamento presso i rispettivi uffici Immigrazione ai fini dell'avvio dell'istruttoria.

Le procedure di rilascio saranno fondate sull’iscrizione anagrafica dei cittadini britannici presso il comune di residenza entro la scadenza del periodo transitorio previsto dall’Accordo di recesso, che terminerà il 31 dicembre 2020. Tutte le informazioni per il rilascio del documento sono contenute in un vademecum realizzato dal ministero dell’Interno.

In linea con le indicazioni fissate a livello di Unione europea, il nuovo documento digitale garantirà un facile riconoscimento dei diritti previsti dall’Accordo di recesso in favore dei cittadini britannici che hanno fissato la loro residenza in Italia prima del 31 dicembre 2020.

Vista l’evoluzione normativa si rimanda al seguente link:

https://www.interno.gov.it/it/vademecum-i-cittadini-britannici-e-i-loro-familiari-residenti-italia

Anagrafe

Piazza delle Nazioni, 4, Rapallo, Genova, 16035, Liguria, Italia

Struttura di appartenenza: Settore 1 - Servizi Amministrativi

Telefono: 0185 680095

Indirizzo email: anagrafe@comune.rapallo.ge.it

Personale da contattare: Sara DI CIANO

Conclusione tramite silenzio assenso: no

Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no


 

Chi contattare

Personale da contattare: Sara DI CIANO
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Modulistica per il procedimento

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: rapallo

Allegati

File con estensione pdf AllegatoATTESTAZIONE SOGGIORNO COMUNITARI: ATTESTAZIONE SOGGIORNO.pdf
(Pubblicato il 17/05/2021 - Aggiornato il 17/05/2021 - 443 kb - pdf)
File con estensione pdf AllegatoBRITANNICI: BRITANNICI.pdf
(Pubblicato il 17/05/2021 - Aggiornato il 17/05/2021 - 712 kb - pdf)
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
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