Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

FONDO CAREGIVER

Responsabile di procedimento: Costa Maria Grazia
Responsabile di provvedimento: Drovandi Anna Maria

Uffici responsabili

Distretto Socio Sanitario 14

Descrizione

Fondo per il sostegno del ruolo di cura e assistenza del caregiver familiare

                             ( Decreto Regione Atto N° 140-2023 - Seduta N° 3791 - del 24/02/2023)

1. FINALITA’ GENERALI

Finalità del contributo è il sostegno al caregiver familiare, inteso come colui che assiste e si prende cura della persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. oppure della Legge 588/88.

Ai sensi della normativa vigente, sono considerati caregiver familiari i seguenti soggetti:

· il coniuge,

· il convivente in unione civile,

· il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,

· un familiare o di un affine entro il secondo grado,

· un familiare entro il terzo grado, che sostituisca i soggetti di cui ai punti precedenti

              qualora siano di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti o

              deceduti/mancanti (articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).

Preso atto della delibera delle Giunta Regionale n. 140 del 24/02/2023 “Approvazione della programmazione regionale del fondo caregiver annualità 2022 – assegnazione del budget ai comuni capofila di conferenza dei sindaci ASL”  che stabilisce nuovi requisiti di accesso alla misura in oggetto ed in particolare:

  •  gli interventi devono essere destinati ai caregiver di persone:

    • in condizione di gravissima disabilità ex art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016;

    • affette da grave demenza (Alzheimer e altre demenze) con una valutazione sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) tra 1 e 3;

    • in condizione di non autosufficienza come definito dalla Delibera della Giunta Regionale 20 ottobre 2006, n. 1106 “Indirizzi per il Fondo Regionale per la non autosufficienza”

  • il caregiver deve trovarsi nelle seguenti condizioni:

    • essere convivente con la persona assistita ed entrambi residenti in regione Liguria;

    • prestare assistenza continuativa all’assistito;

    • avere un ISEE ordinario inferiore o uguale a 30.000 euro;

Il contributo è incompatibile con il ricovero in struttura extraospedaliera, pubblica e privata.

L’assistito non deve già beneficiare di specifici contributi regionali che valorizzino il ruolo del caregiver nel sostegno alla domiciliarità (es. Gravissime Disabilità - riconoscimento lavoro di cura).

Il contributo viene riconosciuto fino ad un massimo di 12 mensilità e comunque sulla base della disponibilità delle risorse assegnate da Regione Liguria e comunque non oltre il 30/04/2024;

l’importo mensile potrà variare a seconda del valore ISEE ORDINARIO del Caregiver come di seguito riportato:

· valore ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00, il contributo è pari ad euro 600,00;

· valore ISEE superiore a 15.000,00, il contributo è pari ad euro 350,00.

Il contributo è finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.

Inoltre il CAREGIVER deve dichiarare nella domanda di essere consapevole che:

  • qualora vengano meno le condizioni che costituiscono il presupposto per l’attribuzione della misura, la sua corresponsione è revocata e ogni somma indebitamente percepita va restituita, sono pertanto agite forme di recupero;

  • si intende implicita la rinuncia da parte del beneficiario alla misura in oggetto qualora il beneficiario fruisca e/o altre di misure regionali incompatibili;

  • il Distretto Sanitario e/o sociale si riserva di verificare, nei modi consentiti dalla legge ed avvalendosi anche di Autorità esterne, la veridicità delle dichiarazioni presentate;

  • le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata comunicazione delle predette variazioni comportano l’applicazione delle sanzioni di legge, di cui all’art. 7 del decreto Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

  • i dati acquisiti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativo alla gestione di dati personali e sensibili, vengono trattati dagli enti interessati per lo svolgimento delle proprie funzioni connesse al riconoscimento, al monitoraggio ed all’erogazione della misura regionale. A riguardo si rinvia alle informazioni specifiche di cui agli articoli 13-14 del GDPR.

Per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda:

Rapallo/Zoagli: Sportello Segretariato Sociale (su appuntamento) Tel 0185 -680402 (dalle 9:00 alle 13:00)

Santa Margherita Ligure/Portofino (su appuntamento) Servizio Sociale tel 0185 - 205361 (9:00 – 12:00)

DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:

  • Modulo di domanda + nota integrativa firmati
  • Isee in corso di validità
  • Copia Verbale Legge 104/92 art.3, comma 3 oppure copia verbale accompagnamento ( L.18/80 e/o L588/88)
  • Documento identità del Caregiver

Si allega sottostante modulo di domanda e nota integrativa.

scarica modulo di domanda

Scarica nota integrativa obbligatoria

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
in base al Budget reso disponibile dalla Regione Liguria

Costi per l'utenza

non sono provisti costi per l'Utenza

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2024
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Recapiti e contatti
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