Atti generali
Obblighi di pubblicazione concernenti gli atti di carattere normativo e amministrativo generale
1. Fermo restando quanto previsto per le pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dalla legge 11 dicembre 1984, n. 839, e dalle relative norme di attuazione, le pubbliche amministrazioni pubblicano sui propri siti istituzionali i riferimenti normativi con i relativi link alle norme di legge statale pubblicate nella banca dati «Normattiva» che ne regolano l'istituzione, l'organizzazione e l'attività. Sono altresì pubblicati le direttive, le circolari, i programmi e le istruzioni emanati dall'amministrazione e ogni atto, previsto dalla legge o comunque adottato, che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti ovvero nei quali si determina l'interpretazione di norme giuridiche che le riguardano o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse, ivi compresi i codici di condotta, le misure integrative di prevenzione della corruzione individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 2-bis, della legge n. 190 del 2012, i documenti di programmazione strategico-gestionale e gli atti degli organismi indipendenti di valutazione.
2. Con riferimento agli statuti e alle norme di legge regionali, che regolano le funzioni, l'organizzazione e lo svolgimento delle attività di competenza dell'amministrazione, sono pubblicati gli estremi degli atti e dei testi ufficiali aggiornati.
Documenti depositati presso l'Ufficio Casa: "Accordi Territoriali"
La vera innovazione della Legge 431/98 è l'introduzione di una nuova tipologia contrattuale: quella a canone concordato, che prevede la possibilità di stipulare contratti di locazione in cui la durata del contratto, il valore del canone ed altre condizioni contrattuali non vengono stabiliti tra le parti individuali ma tra le organizzazioni maggiormente rappresentative della proprietà e dei conduttori di concerto con le istituzioni interessate (Ministero dei Lavori Pubblici e Comune).
Questa tipologia di contratto si applica però esclusivamente nei comuni ad alta tensione abitativa quale il Comune di Rapallo.
La durata del contratto è prevista dal legislatore in tre anni (art. 2 comma 5 legge 431/98). Nel Comune di Rapallo l'accordo territoriale prevede che le parti contrattuali private possano stabilire durate contrattuali superiori a quella minima fissata per legge, oltrechè di anni 3 anche in anni 4, anni 5, anni 6. Ciò fermo restando che, in ogni caso, la proroga (eventuale) prevista dalla Legge 431/98 sarà sempre solo di anni 2 (art. 2 comma 5 legge 431/98).
In base agli accordi territoriali definiti in sede locale e in conformità alle finalità indicate all’art. 2 comma 3 della legge 431/98 (che stabiliscono fasce di oscillazione del canone di locazione all’interno delle quali, secondo le caratteristiche dell’edificio e dell’unità immobiliare, è da concordare tra le parti il canone per i singoli contratti) è stato stipulato nell’anno 2000 un accordo tra più organizzazioni della proprietà edilizia e le organizzazioni dei conduttori per stabilire i criteri per la determinazione dei canoni di locazione.
In data 12 marzo 2015 le organizzazioni sottoelenacate della proprietà edilizia e dei conduttori hanno depositato, c/o il Comune di Rapallo, l’aggiornamento del suddetto accordo.
Organizzazioni della proprietà edilizia
A.P.E. - CONFEDILIZIA della provincia di Genova, delegazione di Chiavari, con sede in Chiavari Piazza N.S. dell’Orto, 29/4
A.P.P.C. - Associazione Piccoli Proprietari Case con sede in Rapallo Via Cavour, 20-2
A.S.P.P.I. - Associazione Sindacale Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in Genova V.le Sauli, 39/1
U.P.P.I. - Unione Piccoli Proprietari Immobiliari con sede in Chiavari Via Ravaschieri, 19
in data 22 giugno 2016 ha aderito agli accordi territoriali CONFABITARE LIGURIA con sede in Genova Via Palestro, 16/3
Organizzazioni dei conduttori:
An.I.A.G. - Associazione Inquilini Associati di Genova e Provincia con sede in Genova Via Dante, 2/157, aderente C.O.N.I.A.
S.I.C.E.T. - Sindacato Inquilini Casa e Territorio con sede in Chiavari P.zza Roma, 36
S.U.N.I.A. - Sindacato Unitario Nazionale Inquilini ed Assegnatari con sede in Chiavari C.so Garibaldi, 49
U.N.I.A.T. - Unione Nazionale Inquilini Ambiente e Territorio con sede in Chiavari P.zza Roma, 50/2
L’ggiornamento è limitato alle parti non più valide per l’avvenuto mutamento, a seguito del tempo trascorso, del mercato delle locazioni immobiliari.
Si informa che annualmente il Comune di Rapallo con propria deliberazione aggiorna l’aliquota dell’ Imposta Unica Comunale – componenti IMU e TASI, nella quale è prevista l’aliquota in favore dei proprietari di immobili concessi in locazione a soggetti residenti con contratto registrato.
Per ulteriori informazioni, chiarimenti in merito e rilascio di copie è necessario rivolgersi alle associazioni di categoria, sottoscrittori degli accordi.
Allegati

(Pubblicato il 20/03/2018 - Aggiornato il 20/03/2018 - 10171 kb - pdf)

(Pubblicato il 20/03/2018 - Aggiornato il 20/03/2018 - 16673 kb - pdf)