Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

RICORSO PER REVOCAZIONE EX. ART. 106 CPA E 395 C.P.C. AL CONSIGLIO DI STATO PER LA REVOCAZIONE DELLA SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N° 10339/2022, NON NOTIFICATA, RESA SUL RICORSO RG. N°957/52017. COSTITUZIONE IN GIUDIZIO E INDIVIDUAZIONE LEGALE DIFENSORE.

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 211
Struttura responsabile: Contenzioso
Data del provvedimento: 05-07-2023
Contenuto creato il 11-07-2023 aggiornato al 11-07-2023
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