Provvedimenti

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 23 comma 1

Obblighi di pubblicazione concernenti i provvedimenti amministrativi

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano ogni sei mesi, in distinte partizioni della sezione "Amministrazione trasparente", gli elenchi dei provvedimenti adottati dagli organi di indirizzo politico e dai dirigenti, con particolare riferimento ai
provvedimenti finali dei procedimenti di:
a) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016);
b) scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici, relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dall'articolo 9-bis;
c) (lettera soppressa dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016)
d) accordi stipulati dall'amministrazione con soggetti privati o con altre amministrazioni pubbliche, ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

2. (comma abrogato dall'art. 22 del d.lgs. n. 97 del 2016).

RICORSO EX ART. 702 BIS C.P.C. NANTI AL TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA AVENTE AD OGGETTO RECLAMO PER CITTADINANZA IURE SANGUINIS. - NON COSTITUZIONE IN GIUDIZIO

Tipologia: provvedimento organo indirizzo-politico
Provvedimento numero: 242
Struttura responsabile: Contenzioso
Data del provvedimento: 02-08-2023
Contenuto creato il 04-08-2023 aggiornato al 04-08-2023
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
Linee guida di design per i servizi web della PA