Articolazione degli uffici
Obblighi di pubblicazione concernenti l'organizzazione delle pubbliche amministrazioni
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e aggiornano le informazioni e i dati concernenti la propria organizzazione, corredati dai documenti anche normativi di riferimento. Sono pubblicati, tra gli altri, i dati relativi:
a) agli organi di indirizzo politico e di amministrazione e gestione, con l'indicazione delle rispettive competenze;
b) all'articolazione degli uffici, le competenze di ciascun ufficio, anche di livello dirigenziale non generale, i nomi dei dirigenti responsabili dei singoli uffici;
c) all'illustrazione in forma semplificata, ai fini della piena accessibilità e comprensibilità dei dati, dell'organizzazione dell'amministrazione, mediante l'organigramma o analoghe rappresentazioni grafiche;
d) all'elenco dei numeri di telefono nonchè delle caselle di posta elettronica istituzionali e delle caselle di posta elettronica certificata dedicate, cui il cittadino possa rivolgersi per qualsiasi richiesta inerente i compiti istituzionali.
Polizia Amministrativa
La "Polizia Amministrativa" opera sul territorio mediante la regolamentazione di specifiche attività, come il rilascio di autorizzazioni amministrative (occupazione suolo pubblico, autorizzazioni in deroga per attività rumorose temporanee per cantieri, ecc), e attraverso un’attività di vigilanza e di controllo indirizzata a garantire l’osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e delle leggi.
Le competenze della Polizia Amministrativa sono differenziate e interessano varie discipline quali il commercio, l’artigianato, gli accertamenti anagrafici, l’assegnazione dei numeri civici, la gestione dei ricorsi al Giudice di Pace, la riscossione coatta delle sanzioni amministrative, la ricezione di esposti o segnalazioni di varia natura.