RICHIESTA RESIDENZA E CAMBIO DI ABITAZIONE
RESIDENZA IN TEMPO REALE – CENNI NORMATIVI
La legge (articolo 43,2° comma del Codice Civile) definisce la residenza come il luogo in cui la persona ha dimora abituale, cioè il luogo in cui il soggetto vive abitualmente e in cui ha l’indirizzo della sua abitazione principale. La dimora quindi altro non è il luogo nel quale un soggetto abita.
Con il Decreto Legge del 9 febbraio 2012, n. 5 (Decreto Semplificazioni) convertito in legge il 4 aprile 2012, n. 35 sono state inserite alcune novità per i Servizi Demografici, in particolare:
• Articolo 5 “Cambio di residenza in tempo reale”.
La dichiarazioni anagrafiche devono essere presentate compilando gli allegati moduli (che sono conformi a quelli pubblicati sul sito internet del Ministero dell’Interno).
L’art. 5 del Decreto-legge n.47 del 28 marzo 2014 (convertito nella Legge 23 maggio 2014 n.80)"Lotta all'occupazione abusiva di immobili" prescrive che "chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza ne' l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge».
Pertanto la richiesta di residenza deve rispettare I requisiti della dimora abituale e della regolarità del titolo di occupazione. La dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell’alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l’occupazione.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all’occupazione dell’alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario.
La dichiarazione va presentata quando si abita già al nuovo indirizzo. La dimora abituale è incompatibile con eventuali lavori di ristrutturazione che rendano impossibile abitarvi.
Nel caso di dichiarazioni non corrispondenti al vero si applicano gli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000, i quali dispongono rispettivamente:
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la decadenza dai benefici per effetto della dichiarazione;
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il rilievo penale della dichiarazione mendace;
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la segnalazione all’ autorità di pubblica sicurezza.
ITER PROCEDURALE
La dichiarazione deve essere resa, sugli appositi moduli disponibili sul sito, da un componente maggiorenne della famiglia, presentando un valido documento di riconoscimento e indicando l'esatto indirizzo della nuova abitazione, il Comune italiano o estero di provenienza e il nome di chi già vi abita.
Qualora le dichiarazioni non siano sottoscritte in presenza dell'addetto al ritiro della pratica (perchè inviate via mail o PEC), dovranno essere accompagnate da una copia fotostatica del proprio documento di riconoscimento oppure firmate digitalmente.
La dichiarazione dovrà essere comunque corredata dai documenti di identità di tutte le persone che sono indicate nella dichiarazione stessa.
Nel caso in cui esista una relazione di matrimonio, adozione, parentela, affinità o vincoli affettivi di qualsiasi genere tra i componenti della famiglia già residente e i richiedenti, sarà costituita una sola famiglia anagrafica
Entro 2 giorni lavorativi il Comune dispone la registrazione della nuova residenza, con decorrenza dalla data di protocollazione della richiesta.
Il Comune di Rapallo disporrà accertamenti per la verifica della dimora abituale, dei quali deve obbligatoriamente comunicare l'esito all'interessato entro 45 giorni dalla data di presentazione della domanda, pena il silenzio-assenso.
Nel caso di esito negativo dell'accertamento in ordine alla dimora abituale - fatto salvo il rispetto del termine di cui sopra - il comune invia all'interessato il preavviso di rigetto previsto dall'art. 10 bis Legge 241/90 smi. L'interessato ha diritto di presentare, entro il termine di 10 giorni, osservazioni e documenti. La comunicazione sospende i termini, che iniziano a decorrere di nuovo 10 giorni dopo la prentazione delle osservazioni: in tali termini verrà disposto un nuovo accertamento.
Se l’interessato non risponde entro 10 giorni dal ricevimento del preavviso di rigetto, o se il nuovo accertamento darà nuovamente esito negativo, la pratica verrà respinta per mancanza del requisito della dimora abituale.
La residenza verrà così ripristinata al precededente comune/indirizzo, con segnalazione alla Procura della Repubblica a norma degli artt. 75 e 76 del DPR 445/2000.
Le motivazioni di mancato accoglimento delle osservazioni dovranno essere indicate nel provvedimento di rigetto e di ripristino della posizione precedente
DICHIARAZIONI INCOMPLETE, ILLEGGIBILI E PRIVE DEI DOCUMENTI PRESCRITTI SARANNO RESPINTE
MODALITA’ DI PRESENTAZIONE
I cittadini potranno presentare, nel termine di venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti, la dichiarazione anagrafica, che contiene tutte le indicazioni in merito alla compilazione. Tale dichiarazione, unitamente agli allegati, deve essere compilata, sottoscritta e presentata presso l’Ufficio Anagrafe utilizzando una delle seguenti modalità:
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tramite mail ad anagrafe@comune.rapallo.ge.it, inviando tutta la documentazione in un unico file .pdf;
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tramite PEC ad anagrafe@pec.comune.rapallo.ge.it, inviando tutta la documentazione in un unico file .pdf;
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tramite raccomandata A/R al Comune di Rapallo, Ufficio Anagrafe, Piazza delle Nazioni 4, 16035, Rapallo (GE).
Resta salva la possibilità di espletare tale pratica direttamente allo sportello, unicamente su appuntamento.
DOCUMENTI DA ALLEGARE ALLA DICHIARAZIONE O DA PRESENTARE ALLO SPORTELLO
Documento che attesti il titolo abitativo:
- Se in affitto o comodato d’uso: avere contratto di locazione/comodato con allegata registrazione presso l’Agenzia delle Entrate;
- Se proprietario o usufruttuario: atto di proprietà/usufrutto o, al limite, dati catastali dell’immobile;
- nessun titolo abitativo: modulo di assenso compilato e firmato dal proprietario di casa con allegata la copia della sua carta di identità.
Documenti di identità:
- Carta d’identità (per i cittadini UE anche carta d’identità del proprio paese in corso di validità) oppure passaporto
- Codice fiscale
In aggiunta a quanto sopra, se cittadini comunitari provenienti da altro Comune o per prima residenza in Italia:
- Attestazione di soggiorno
In aggiunta a quanto sopra, se cittadini extracomunitari provenienti da altro Comune o per prima residenza in Italia
- Permesso di soggiorno in corso di validità (se cittadini extracomunitari regolarmente residenti va bene anche il permesso di soggiorno scaduto con le ricevute di rinnovo)
In aggiunta a quanto sopra, se cittadini extracomunitari richiedenti la residenza per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis”:
- Attestazione dello Stato Civile circa la sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della cittadinanza;
- essere nel termine dei 3 mesi del visto turistico.
CASI SPECIFICI: CONVIVENZE ANAGRAFICHE
La convivenza anagrafica è regolata dall'art. 5 del D.P.R. 30 maggio 1989 n. 223 ed è definita come un insieme di persone normalmente coabitanti per motivi religiosi, di cura, di assistenza, militari, di pena e simili, aventi dimora abituale nello stesso comune.
La convivenza deve essere dichiarata con apposita modulistica (diversa dall’ordinaria dichiarazione di residenza), presente sul questo sito.