
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Autorizzazione Paesaggistica
Uffici responsabili
SUE - Tutela del PaesaggioDescrizione
Il Comune di Rapallo rilascia l'Autorizzazione paesaggistica per le trasformazioni in zona tutelata - atto autonomo e presupposto rispetto al permesso di costruire o ad altri titoli legittimanti l'intervento - art. 146, D.Lgs. n. 42/04, "Codice dei beni culturali e del Paesaggio". L'articolo 7 della Legge regionale n. 20/1991 disciplina il riparto di competenze tra Regione e Comune nei confronti degli interventi per i quali viene richiesta la pertinente autorizzazione.
Le richieste devono essere corredate dalla Relazione paesaggistica (DPCM del 12 dicembre 2005) a firma del proprietario del bene sul quale si intende intervenire e dagli elaborati progettuali necessari secondo quanto indicato nel decreto. La documentazione deve inoltre essere sottoscritta da un tecnico abilitato a dirigere l’intervento che viene proposto.
AVVISO:
Tutti i procedimenti di Autorizzazione paesaggistica a procedimento ordinario e di sanatoria di cui all'art. 146 e 167 del D.Lgs 42/2004 verranno esaminati in Commissione Locale del Paesaggio;
Oltre alla presentazione telematica tramite Portale Online delle istanze si richiede COPIA CARTACEA delle stesse da consegnare c/o gli uffici, brevi manu, concordando appuntamento con il personale.
NOVITA':
è stato approvato il nuovo regolamento di autorizzazione paesaggistica semplificata DPR 13/02/2017 n. 31 entrato in vigore il 6 aprile 2017. Da tale data risulta abrogato il DPR 139/2010.
Si invita ad una lettura approfondita delle nuove disposizioni e dei relativi allegati al fine della verifica della corretta applicazione della procedura semplificata e si sottolinea l’ estrema importanza di corretta identificazione dei vincoli (art. 142, art. 136 lett. a, b, c, d).
L’ufficio ha predisposto una modulistica (n. 2 moduli) in cui vengono elencati i vincoli presenti sul nostro territorio con specifica della tipologia di vincolo al fine di agevolare il vostro lavoro.
Si ricorda infine che l’autorizzazione paesaggistica ovvero l’esclusione della stessa costituisce atto autonomo e non esime dalla presentazione di titolo abilitativo sotto il profilo urbanistico – edilizio, se previsto dalla vigente normativa o altro nullaosta (parere vigili, polizia idraulica, …vincolo idrogeologico, demanio…).
l'Istanza, corredata da N°2 marche da bollo da € 16,00 e tutta la documentazione firmata digitalmente, con foto a colori, deve essere presentata tramite Portale delle Istanze On-Line
L'Autorizzazione Paesaggistica, una volta rilasciata, ha validità 5 anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.
In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato.
Vai alla Cartografia
Chi contattare
