Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Autorizzazione per intervento in area sottoposta a Vincolo Idrogeologico

Responsabile di procedimento: Romeo Laura
Responsabile di provvedimento: Orgiu Rodolfo

Uffici responsabili

SUE-Vincolo Idrogeologico

Descrizione

Questa modalità di richiesta interessa quei soggetti, pubblici o privati, che intendono effettuare nei terreni sottoposti a vincolo per scopi idrogeologici, movimenti di terreno nonché qualsiasi attività che comporti cambiamento di destinazione ovvero trasformazione nell’uso dei boschi e dei terreni nudi e saldi.
Le perimetrazioni ufficiali delle zone sottoposte a vincolo idrogeologico sono depositate presso le Strutture del Corpo Forestale dello Stato. Le tavole che riportano le aree soggette a vincolo idrogeologico sono riportate nella cartografia di Piano e sono visibili presso il Comune di Rapallo.

In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato e la perimetrazione del Vincolo idrogeologico.
Vai alla Cartografia

A seconda del tipo di intervento è previsto un diverso tipo di richiesta:

1) richiesta di Autorizzazione ai movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 4/99;

2) richiesta di Autorizzazione in sanatoria ai movimenti di terra in zona sottoposta a vincolo idrogeologico, ai sensi dell'art. 36 della L.R. n. 4/99;

3) Denuncia di Inizio Attività per realizzazione di opere edilizie in zona soggetta a vincolo idrogeologico.

PROROGA: Qualora, alla data di scadenza dell'atto autorizzativo, i lavori non siano stati ancora eseguiti od ultimati, potrà essere richiesta la proroga dell’autorizzazione con specifica domanda in marca da bollo, da inoltrarsi a questo Ente almeno 15 giorni prima della data di scadenza dell’autorizzazione stessa, motivando le ragioni del ritardo nell’esecuzione dei lavori.

RINNOVO: Nel caso in cui l’autorizzazione risulti scaduta e non siano stati terminati i lavori, è necessario presentare una domanda di rinnovo di autorizzazione, indicando lo stato di avanzamento dei lavori e verificando la conformità della documentazione progettuale con la normativa vigente (norme sulle costruzioni, piani di bacino, conformità urbanistica, ecc.) al momento della presentazione della domanda.

OPERE NON SOGGETTE A TITOLO ABILITATIVO:

Non sono soggetti a titolo abilitativo ai sensi del Vincolo Idrogeologico e pertanto non necessitano di autorizzazione gli interventi che non comportano movimenti di terra o cambi di destinazioni d’uso del terreno come, per esempio, i cambi di destinazione d’uso urbanistici, l’uso o la chiusura di intercapedini e opere interne.

Inoltre secondo il disposto dell’art. 35 comma 4 della L.R. n.4/1999 così come modificato dall’art. 15 della  L.R- 63/2009, fermo restando il limite volumetrico dei cento metri cubi, dei due metri di altezza scavo di scavo, dell’impermeabilizzazione del suolo inferiore al 10 % della superficie del lotto, non necessitano di autorizzazione le seguenti categorie di opere:

  1. a)        manutenzione ordinaria della viabilità esistente, che non comporti modifiche formali e dimensionali del tracciato originario; 
  2. b)        realizzazione di recinzioni, cancellate, muri di cinta che non assolvano a funzioni di contenimento dei terreni e non interferiscano,  direttamente od indirettamente, con il libero deflusso e la corretta regimazione delle acque;
  3. c)        demolizioni qualora interessino strutture che non assolvono a funzioni di contenimento;
  4. d)        manutenzione e ripristino di muretti di fascia, che non determinino alterazioni delle caratteristiche dimensionali, formali, funzionali e tipologiche della struttura originaria, fatto salvo quanto previsto per i muretti a secco nel regolamento delle Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale di cui all’articolo 48; 
  5. e)        messa in opera di cartelli stradali, pubblicitari e segnaletici;
  6. f)          sostituzione e riparazione di reti tecnologiche interrate, che non comportino modifiche del tracciato e non necessitino di piste di cantiere; 
  7. g)        installazione di singoli serbatoi interrati o non della capacità massima di 3 mc e posa in opera di relative condotte di allacciamento interrate;
  8. h)        sostituzione o messa in opera di pali di sostegno per linee elettriche o telefoniche di media o bassa tensione, o di altra natura, su   stelo singolo fondato a mezzo di dado o infisso, a condizione che la realizzazione dell’intervento comporti soltanto movimenti di terreno per la fondazione del palo, che non richiedano piste di cantiere;
  9. i)          realizzazione di tettoie, serre a tunnel smontabili e pavimentazioni non superiori a 30 mt.
  10. l)          saggi, sondaggi e perforazioni a fini geognostici, purché non richiedano apertura di viabilità di accesso al cantiere.

 

 

 

Chi contattare

Personale da contattare: Romeo Laura
Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no

Costi per l'utenza

DIRITTI DI SEGRETERIA_aggiornamento 2018.pdf  File con estensione pdf

Il PagoPa è raggiungibile: 

dal portale https://pagopa.comune.rapallo.ge.it/pagopa 

dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Rapallo – sezione “Link utili” 

dal sito istituzionale del Comune di Rapallo – sezione “Servizi Online”. 

Cliccando sull’icona “PagoPa” si accede al servizio. Tramite portale, sono attivi i “pagamenti spontanei”, cioè i versamenti effettuati dall’utente spontaneamente senza documento emesso dall’Ente. L’utente accede al servizio, compila i campi previsti e procede al pagamento cliccando su “Paga Online” tramite carta di credito, carta prepagata o le modalità ivi indicate. L’utente, attraverso “Paga con bollettino” può stampare l’avviso di pagamento (contenente il codice IUV), ed effettuare il versamento in un momento successivo alla creazione dell’avviso tramite il sito online della propria banca, lottomatica/tabacchino, in posta, ecc. o attraverso il portale del Comune tramite l’icona “Paga un Avviso”.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

L. R. 22 gennaio 1999 n°4, e successive modificazioni ed integrazioni;
L .R. 28 gennaio 1993 n°9, e successive modificazioni ed integrazioni;
D.P.R. 24 luglio 1977 n°616;
D.M. 11 marzo 1988. Norme tecniche riguardanti le indagini sui terreni e sulle rocce, la stabilità dei pendii
naturali e delle scarpate, i criteri generali e le prescrizioni per la progettazione, l'esecuzione e il collaudo
delle opere di sostegno delle terre e delle opere di fondazione;
Legge 10 giugno 1982 n°348. Costituzione di cauzioni con polizze fidejussorie a garanzia di obbligazioni
verso lo Stato ed altri Enti pubblici;
D.P.R. 06 giugno 2001 n°380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentazioni in materia
edilizia;
L .R. 21 giugno 1999 n°18; Piani di Bacino Stralcio approvati;
Art . 95 e seg. del T.U. approvato con R.D. 25 luglio 1904, n°523 e successive modifiche ed integrazioni;
L. 02 febbraio del 1974 n°64. Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone
sismiche;
D.Lgs.112/98 – Art . 37 comma c, d. Autocertificazione;
D.M. 14 gennaio 2008 Nuove Norme Tecniche per le costruzioni;
Circolare 2 febbraio 2009 n.617 Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2020
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