Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Coloritura Facciata Edifici

Responsabile di procedimento: Stefano Lavoratori
Responsabile di provvedimento: Orgiu Rodolfo

Uffici responsabili

SUE - Tutela del Paesaggio

Descrizione

Gli interventi di tinteggiatura e ripulitura di facciate, con gli stessi colori di quelli originari e con eventuale ripresa di intonaci deteriorati o mancanti senza alterazione dei materiali o delle colorazioni esistenti rientrano nella categoria della manutenzione ordinaria (art. 6 della l.r. 16/2008 e s.m.e.i.) e pertanto, anche in presenza di vincolo ambientale, ai sensi del D.lgs. 42/2004 e s.m.e.i., tali opere non sono soggette alla prescritta Autorizzazione Paesaggistica.

Per gli interventi di coloritura delle facciate che modifichino l’aspetto esteriore degli edifici o delle loro pertinenze in zone soggette a tutela paesaggistica (Parte III del D.Lgs. 42/2004), i proprietari devono richiedere il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica quando l’intervento alteri lo stato dei luoghi, secondo quanto stabilito dal Dlgs. 42/2004.

Comunque Per tutti gli interventi di coloritura delle facciate, i proprietari devono richiedere il rilascio del nulla osta colore, sia quando si mantengano le tinte, sia quando vengano modificate, allegando:

  1.  una richiesta con indicazione delle tinte di facciata, serramenti esterni, ringhiere, cancelli, recinzioni e quanto altro possa determinare la qualità estetica delle pubbliche visuali;
  2.  documentazione grafica e fotografica dei manufatti oggetto d’intervento, fotografie d’insieme, da lontano con gli edifici circostanti e da vicino con gli eventuali particolari architettonici e/o decorativi significativi (le fotografie dovranno essere a colori, di buona qualità allo scopo di consentire le valutazioni di competenza);
  3.  cartella colori del colorificio scelto con indicazione del codice delle tinte proposte o campioni di tali tinte stese su cartoncino, piccola porzione prelevata dagli intonaci esistenti quando si prevede di mantenere le coloriture esistenti;
  4.  nei casi di facciate decorate dovranno essere indicate le modalità d’intervento e un bozzetto in scala rappresentante i risultati che si intendono raggiungere.

SI RICORDA CHE la domanda dovrà essere corredata dal pagamento dei diritti di segreteria e due marche da bollo.

Per gli interventi di coloritura la valutazione dell’ufficio potrà essere preceduta da sopralluogo concordato. 


In via preliminare si consiglia di consultare la cartografia online disponibile su questo sito internet al fine di verificare la normativa Urbanistico - Edilizia operante sull'immobile interessato.
Vai alla Cartografia

Informazioni utili per i professionisti del settore

Chi contattare

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg. se l'immobile non ricade in zona sottoposta a vincolo paesaggistico - 45 + 45 gg. con Autorizzazione paesaggistica in procedura ordinaria - 30 + 30 gg. con Autorizzazione paesaggistica in procedura semplificata

Costi per l'utenza

DIRITTI DI SEGRETERIA_aggiornamento 2018.pdf  File con estensione pdf

  1. 34,00 EURO diritti di segreteria tramite PAGOPA 
  2. N. 2 marche da bollo da euro 16,00 

Il PagoPa è raggiungibile: 

dal portale https://pagopa.comune.rapallo.ge.it/pagopa 

dalla homepage del sito istituzionale del Comune di Rapallo – sezione “Link utili” 

dal sito istituzionale del Comune di Rapallo – sezione “Servizi Online”. 

Cliccando sull’icona “PagoPa” si accede al servizio. Tramite portale, sono attivi i “pagamenti spontanei”, cioè i versamenti effettuati dall’utente spontaneamente senza documento emesso dall’Ente. L’utente accede al servizio, compila i campi previsti e procede al pagamento cliccando su “Paga Online” tramite carta di credito, carta prepagata o le modalità ivi indicate. L’utente, attraverso “Paga con bollettino” può stampare l’avviso di pagamento (contenente il codice IUV), ed effettuare il versamento in un momento successivo alla creazione dell’avviso tramite il sito online della propria banca, lottomatica/tabacchino, in posta, ecc. o attraverso il portale del Comune tramite l’icona “Paga un Avviso”.

Regolamenti per il procedimento

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2022

Allegati

File con estensione pdf Allegato: nullaosta_colore_Rapallo.pdf
(Pubblicato il 14/09/2021 - Aggiornato il 14/09/2021 - 113 kb - pdf)
Facebook Twitter Linkedin
Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
Linee guida di design per i servizi web della PA