
Tipologie di procedimento
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Concessioni di aree e manufatti cimiteriali
Uffici responsabili
Concessioni CimiterialiDescrizione
Concessione di aree, depositi cimiteriali, cappelle funerarie
Nelle sepolture private il diritto d’uso è riservato alla persona del Concessionario e a quelle della propria famiglia.
Avranno diritto alla tumulazione nella stessa sepoltura, purché la tomba sia a più posti, sino alla completa capienza, le persone legate al concessionario da uno dei seguenti vincoli:
- vincolo coniugale o “convivenza more uxorio”;
- vincolo di parentela;
- vincolo di affinità;
Hanno altresì diritto le salme delle persone che abbiano acquisito benemerenza nei confronti del concessionario o che siano eredi testamentari.
Rimangono tassativamente escluse dal diritto all’uso della sepoltura tutte le persone che non risultino legate al concessionario in uno dei modi sopra esposti.
Il diritto d’uso delle sepolture private concesse ad enti morali (corporazioni, istituti, ecc.) è riservato alla sepoltura delle salme delle persone che risultino al momento della morte iscritte a detti enti fino al completamento della capienza del sepolcro.
Le concessioni successive al 10/2/1976 sono a tempo determinato e di durata non superiore ai 99 anni, salvo rinnovo per un uguale periodo di tempo.
Le concessioni antecedenti sono perpetue.
In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi o gli altri aventi diritto sono tenuti a darne comunicazione scritta al Comune, designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.
In caso di sepoltura privata concessa prima del 10.02.1976, in assenza di discendenti, viene riconosciuto il diritto d’uso agli eredi testamentari.
La concessione di sepoltura privata non può essere trasferita a terzi ma solamente retrocessa al Comune.
In caso di disponibilità di depositi funerari ri-acquisiti al patrimonio comunale per decadenza della concessione o retrocessione, si può procedere alla riassegnazione a nuovo concessionario, dietro presentazione di apposita istanza in bollo e previo pagamento del canone dovuto.
Per ottenere la concessione non è richiesta la residenza in Rapallo. Al momento della presentazione della domanda non è necessario indicare le generalità della salma da tumulare, che potranno essere indicate in un momento successivo dal concessionario o dai suoi aventi causa. La sottoscrizione dell’atto di concessione ed il pagamento dell somma dovranno essere effettuate dal richiedente entro 60 giorni dalla data di comunicazione dell’accettazione della domanda.
Nel caso di più domande relative allo stesso deposito avra’ prevalenza la domanda presentata per prima. Farà fede il timbro del protocollo.
Il canone di concessione del deposito cimiteriale viene stabilito annualmente dalla Giunta comunale, con propria deliberazione.
CAPPELLE FUNERARIE
Per ottenere la concessione non è richiesta la residenza in Rapallo. L’aggiudicazione avverrà a favore del concorrente offerente il maggior prezzo in aumento rispetto al prezzo base e alle condizioni indicate nel bando di gara. In caso di gara andata deserta si procederà all’indizione di nuova gara secondo le modalità e le condizioni stabilite, di volta in volta, dalla Giunta Comunale.
Sono escluse le offerte pervenute non corredate della documentazione richiesta nel bando.
Il bando verrà affisso all’albo pretorio comunale, all’ingresso dei vari cimiteri, per due mesi e inviato per conoscenza all’U.R.P. alle Parrocchie del territorio, alle Pompe Funebri Rapallesi.
La sottoscrizione dell’atto di concessione e il pagamento della somma dovranno essere effettuate dal concorrente assegnatario entro 60 gg. dalla data di svolgimento dell’asta.
Le spese contrattuali, di registrazione ed ogni altra spesa inerente e conseguente sono a carico dell’assegnatario.
Entro un anno dalla data di stipulazione il concessionario deve presentare un progetto esecutivo delle opere da realizzare che viene approvato dalla Ripartizione Urbanistica, su conforme parere dell’autorità sanitaria e della Commissione edilizia, secondo le disposizioni di cui al Capo XIV e XV del D.P.R. 285/90 e le prescrizioni tecniche comunali.
L’opera di costruzione o di ripristino del manufatto cimiteriale dovrà essere ultimata entro due anni dalla data di approvazione del progetto, pena la dichiarazione di decadenza, salvo proroga concessa dal Dirigente della struttura competente, per comprovate cause di forza maggiore, non imputabili alla volontà del concessionario.
La costruzione delle opere deve essere contenuta nei limiti dell’area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero ed è soggetta al collaudo dell’ufficio tecnico e alla verifica di agibilità dell’ASL.
Il concessionario, è tenuto a provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria della sepoltura privata; intendendosi per manutenzione ogni intervento necessario al mantenimento della piena funzionalità, del decoro e della sicurezza del sepolcro.
Nel caso in cui il sepolcro venga dichiarato inidoneo dal Dirigente dei Servizi tecnici alla tumulazione, il concessionario ha l’obbligo di adeguare il manufatto alle norme vigenti.
Quando, su segnalazione dell’Ufficio Tecnico Comunale, risulti che un manufatto cimiteriale, per l’azione del tempo o per incuria del concessionario o degli eredi aventi diritto, si sia deteriorato o sia divenuto indecoroso, l’Ufficio Concessioni Cimiteriali provvederà ad informare il concessionario o, in caso questi risultasse deceduto o irreperibile, gli eventuali altri aventi diritto anche mediante pubblici avvisi, della necessità di procedere al ripristino e completo restauro dell’opera funeraria. Le prescrizioni, le modalità di intervento, il termine di ultimazione lavori, saranno stabilite dall’U.T.C. e comunicati agli interessati dall’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
L’ U.T.C. dovrà altresì verificare la corretta esecuzione dei lavori di ripristino e darne comunicazione all’Ufficio Concessioni Cimiteriali.
Nel caso non si reperisse alcuno degli aventi diritto per dar corso agli interventi di ripristino, la scadenza del termine di sei mesi dalla data di affissione dell’avviso consentirà al Comune di recuperare la disponibilità della sepoltura privata dando corso alle procedure per la dichiarazione della intervenuta decadenza della concessione.
L’ESTINZIONE DELLA CONCESSIONE
La concessione di sepoltura privata si estingue per:
- scadenza del termine,
- revoca,
- rinuncia,
- decadenza.
Con l’estinzione della concessione il Comune acquisisce la disponibilità delle aree e, se del caso, delle opere cimiteriali.
LA SCADENZA
Si estinguono per scadenza del termine previsto nel contratto le concessioni a tempo determinato, salvo rinnovo.
Alla scadenza delle sepolture novantanovennali, i manufatti, le decorazioni, le opere d’arte o di pregio, passeranno in esclusiva proprietà al Comune senza corresponsione di alcun indennizzo.
In caso di nuova assegnazione l’ufficio tecnico comunale eseguirà la stima dei manufatti cimiteriali acquisiti e l’importo risultante verrà pagato dal nuovo concessionario unitamente al prezzo dell’area stabilita ai sensi di tariffa.
Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione dei resti mortali, provvederà il Comune collocando i medesimi nell’ossario comune o nel cinerario comune.
LA REVOCA
Le concessioni cimiteriali possono essere revocate per soppressione del cimitero o per motivi di interesse pubblico, quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell’ultima salma.
Nessun cimitero può essere soppresso, se non per ragioni di dimostrata necessità.
La soppressione viene deliberata dal Consiglio Comunale. sentita l’ASL competente.
In questi casi il Comune assegnerà gratuitamente al concessionario nello stesso o altro cimitero un’altra area o tomba equivalente alla primitiva per il residuo tempo spettante.
Del provvedimento di revoca viene dato preavviso ai familiari aventi diritti, con lettera o mediante affissione all’albo pretorio o mediante diffusione della notizia coi mezzi ritenuti più idonei (mezzo stampa).
LA RINUNCIA E LA RETROCESSIONE
Il concessionario ha la possibilità di rinunciare alla concessione ed il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia della concessione, a condizione che i manufatti siano liberi o liberabili da salme a cura e spese del concessionario.
In ogni caso le opere esistenti passano in disponibilità al Comune, la concessione viene revocata con determina con la quale si dà luogo alla retrocessione del sepolcro.
Per la retrocessione delle sepolture private al concessionario viene riconosciuto un rimborso globale per area e manufatto stabilito con delibera di Giunta Comunale sulla base della perizia effettuata dall’ U.T.C.
LA DECADENZA
La decadenza della concessione viene dichiarata, con provvedimento del Dirigente dei Servizi Cimiteriali o di chi ne fa le veci, nei seguenti casi:
- quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
- quando non si sia provveduto alla costruzione delle opere cimiteriali entro i termini fissati;
- quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o morte degli aventi diritto o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
- quando vi sia grave inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nel contratto di concessione.
La pronuncia di decadenza è adottata nei casi previsti ai punti tre e quattro di cui sopra previa diffida al concessionario, o agli altri aventi titolo, in quanto reperibile.
In caso di irreperibilità la diffida viene pubblicata all’albo comunale e mediante affissione di manifesti nei vari cimiteri per la durata di sei mesi.
Pronunciata la decadenza, si procederà alla traslazione della salma o dei resti, eventualmente tumulati nella sepoltura decaduta rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
Le sepolture decadute rientrano nella piena disponibilità del Comune
Regolamento Comunale delle Concessioni Cimiteriali Delibera del Consiglio Comunale n.121 29/01/2009
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