
Costi per l'utenza
costo del servizio: L'iscrizione è gratuita.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
I cittadini di uno Stato membro dell'unione Europea (Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Germania, Irlanda, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Portogallo, Polonia,Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria) residenti nel territorio comunale, possono esercitare in Italia il diritto di voto per l'elezione del Parlamento Europeo e per l'elezione degli organi comunali.
In tal caso devono richiedere presso il proprio comune di residenza l'iscrizione in apposite liste elettorali aggiunte. E' possibile chiedere l'iscrizione anche ad una sola lista elettorale aggiunta, cioè chiedere di esercitare il diritto di voto alle sole elezioni europee o alle sole elezioni comunali.
In caso di accoglimento della domanda, l'Ufficio elettorale provvederà all'iscrizione nella prima revisione dinamica utile delle liste elettorali aggiunte (di norma a gennaio, luglio e 30 giorni prima dello svolgimento delle consultazioni elettorali). All'iscrizione seguirà l'emissione di un'apposita tessera elettorale.
Possono farlo in qualsiasi periodo dell’anno, oppure entro una data precisa stabilita al momento dell’indizione delle consultazioni alle quali possono partecipare. L’iscrizione viene mantenuta fino alla perdita dei requisiti o fino a quando non ne è richiesta la cancellazione.
In caso di trasferimento ad altro comune italiano, l’ufficio elettorale provvede a trasferire direttamente la documentazione al comune di nuova residenza.
I cittadini dell'Unione inclusi nell'apposita lista vi restano iscritti fino a quando non chiedono di essere cancellati o fino a che non siano cancellati di ufficio nei casi previsti dalla legge.
La domanda, compilata su apposito modello prelevabile presso l'Ufficio elettorale o scaricabile da questo sito web in formato PDF, deve essere presentata a:
Ufficio elettorale - Piazza delle Nazioni 4
via posta elettronica certificata agli indirizzi: protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it oppure elettorale@pec.comune.rapallo.ge.it
accompagnata da copia di documento di identità in corso di validità.
costo del servizio: L'iscrizione è gratuita.