Tipologie di procedimento

Dlgs 14 marzo 2013, n. 33
articolo 35 commi 1, 2

Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati

1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;

2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può  respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo. 

Rilascio autorizzazione in deroga per attività rumorose temporanee (cantieri)

Responsabile di procedimento: Bavestrello Patrizio
Responsabile sostitutivo: Rovetta Eugenio

Uffici responsabili

Polizia Amministrativa

Descrizione

Il Comune può autorizzare l’attività di cantieri edili e stradali in deroga ai limiti vigenti in campo di inquinamento acustico, ai sensi della L. 447/95 e della L.R. n. 12/1998 art. 13; tali atti autorizzano al superamento dei limiti vigenti per le sorgenti sonore ma non esimono dal possesso delle altre autorizzazioni eventualmente necessarie allo svolgimento delle attività.
Le attività di cantiere per le quali sia previsto il rispetto dei limiti delle emissioni sonore non necessitano di alcuna specifica autorizzazione.
Le domande di autorizzazioni in deroga devono essere redatte dal responsabile dell'impresa che esegue i lavori di cantiere per l'uso di macchinari e/o attrezzi rumorosi e devono essere corredate da una certificazione d’impatto acustico.

La richiesta deve essere presentata presso l’ufficio protocollo del comune di Rapallo in Piazza Nazioni, 4, in marca da bollo almeno 30 gg. prima dalla data di inizio delle lavorazioni rumorose.

Si puo' consultare la cartografia online disponibile su questo sito Internet al fine di verificare la zonizzazione acustica del territorio

Vai alla cartografia

 


 

Chi contattare

Altre strutture che si occupano del procedimento

Termine di conclusione

Conclusione tramite silenzio assenso: no
Conclusione tramite dichiarazione dell'interessato: no
30 gg.

Costi per l'utenza

Due marche da bollo da Euro 16,00, una da applicare sulla domanda, una da applicare sull'autorizzazione che verrà rilasciata.
 

Riferimenti normativi

Servizio online

Tempi previsti per attivazione servizio online: 2015
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Recapiti e contatti
Piazza delle Nazioni, 4 - 16035 Rapallo (GE)
PEC protocollo@pec.comune.rapallo.ge.it
Centralino 0185 680 1
P. IVA 00 209 910 991
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