
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
Non sono previsti costi per l'utenza.
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
Si tratta di un servizio che offre interventi di assistenza domiciliare leggera (spesa, disbrigo pratiche e compagnia) erogati tramite l'intervento dei custodi sociali e/o dei volontari delle Associazioni attivi nel territorio, che si recano a domicilio dell'anziano, con l’obiettivo di mantenere il più possibile l'anziano autosufficiente presso il proprio ambiente di vita, intercettare in modo preventivo le situazioni di rischio e di disagio, tramite sorveglianza, supporto e monitoraggio. E' rivolto agli anziani autosufficienti e parzialmente autosufficienti di norma ultra settantacinquenni.
Chiunque può presentare domanda per l’attivazione del servizio presso lo sportello Unico Integrato del Distretto Sociosanitario 14 o presso gli Ambiti Territoriali Sociali/ Comuni di residenza.
Il modulo di domanda è reperibile:
Per accedere al servizio è prevista una valutazione sociale che prevede un colloquio approfondito e una visita domiciliare da parte di un assistente sociale. La richiesta sarà discussa in una Commissione Mista composta da personale del Distretto sociosanitario, da un coordinatore del servizio custodi sociali e da un referente della rete di volontariato territoriale. La commissione valuta la situazione, assegna, in base alla scheda, un punteggio e valuta quale è l'intervento più idoneo al bisogno rilevato. A seconda dei casi si può richiedere il servizio dei custodi piuttosto che l'intervento di un volontario. La commissione valuta la disponibilità di ore per l'attivazione del servizio dei custodi mentre il referente del volontariato si attiva con la rete territoriale per ricercare il volontario disponibile in base alle esigenze emerse . Il Distretto Sociosanitario attraverso gli Ambiti Territoriali Sociali procede alla presa in carico delle situazioni, alla definizione di un Piano Individualizzato di Assistenza e attiva e coordina gli interventi decisi in Commissione Mista. Sia il custode, sia il volontario verranno presentati all'anziano attraverso un colloquio/visita domiciliare dell'assistente sociale.
Non sono previsti costi per l'utenza.