
Accesso agli Atti Amministrativi
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Possono accedere agli atti amministrativi tutti i soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici e diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l’accesso, ai sensi della L. 241/90 e s.m.e.i.
Il diritto di accesso dà la possibilità di conseguire la piena conoscenza del contenuto di documenti amministrativi, mediante visione o estrazione di copia. Sono fatti salvi i divieti e le limitazioni a tutela della riservatezza stabiliti dalla legge e dai regolamenti. Tale diritto può essere esercitato per conoscere il contenuto di atti anche interni o non collegati ad uno specifico procedimento, concernenti attività di pubblico interesse, disciplinati dal diritto nazionale o comunitario, indipendentemente dalla natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale. Sono accessibili, fatte salve le eccezioni previste dalla legge e dai regolamenti, le deliberazioni degli organi collegiali del Comune e relativi allegati, le ordinanze sindacali, le determinazioni dirigenziali, le concessioni, le autorizzazioni, i permessi ed analoghi atti comunque denominati, le pratiche relative a contributi concessi dal Comune, i contratti stipulati mediante scrittura privata e quelli rogati in forma pubblica amministrativa a registrazione avvenuta, i verbali delle sedute del Consiglio Comunale e delle rispettive commissioni consiliari.
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