
Termine di conclusione
Costi per l'utenza
non sono provisti costi per l'Utenza
Obblighi di pubblicazione relativi ai procedimenti amministrativi e ai controlli sulle dichiarazioni sostitutive e l'acquisizione d'ufficio dei dati
1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano i dati relativi alle tipologie di procedimento di propria competenza. Per ciascuna tipologia di procedimento sono pubblicate le seguenti informazioni:
a) una breve descrizione del procedimento con indicazione di tutti i riferimenti normativi utili;
b) l'unità organizzativa responsabile dell'istruttoria;
c) l'ufficio del procedimento, unitamente ai recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale, nonchè, ove diverso, l'ufficio competente all'adozione del provvedimento finale, con l'indicazione del nome del responsabile dell'ufficio, unitamente ai rispettivi recapiti telefonici e alla casella di posta elettronica istituzionale;
d) per i procedimenti ad istanza di parte, gli atti e i documenti da allegare all'istanza e la modulistica necessaria, compresi i fac-simile per le autocertificazioni, anche se la produzione a corredo dell'istanza è prevista da norme di legge, regolamenti o atti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, nonchè gli uffici ai quali rivolgersi per informazioni, gli orari e le modalità di accesso con indicazione degli indirizzi, dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale, a cui presentare le istanze;
e) le modalità con le quali gli interessati possono ottenere le informazioni relative ai procedimenti in corso che li riguardino;
f) il termine fissato in sede di disciplina normativa del procedimento per la conclusione con l'adozione di un provvedimento espresso e ogni altro termine procedimentale rilevante;
g) i procedimenti per i quali il provvedimento dell'amministrazione può essere sostituito da una dichiarazione dell'interessato, ovvero il procedimento puo' concludersi con il silenzio assenso dell'amministrazione;
h) gli strumenti di tutela, amministrativa e giurisdizionale, riconosciuti dalla legge in favore dell'interessato, nel corso del procedimento e nei confronti del provvedimento finale ovvero nei casi di adozione del provvedimento oltre il termine predeterminato per la sua conclusione e i modi per attivarli;
i) il link di accesso al servizio on line, ove sia già disponibile in rete, o i tempi previsti per la sua attivazione;
l) le modalità per l'effettuazione dei pagamenti eventualmente necessari, con le informazioni di cui all'articolo 36;
m) il nome del soggetto a cui è attribuito, in caso di inerzia, il potere sostitutivo, nonchè le modalità per attivare tale potere, con indicazione dei recapiti telefonici e delle caselle di posta elettronica istituzionale;
2. Le pubbliche amministrazioni non possono richiedere l'uso di moduli e formulari che non siano stati pubblicati; in caso di omessa pubblicazione, i relativi procedimenti possono essere avviati anche in assenza dei suddetti moduli o formulari. L'amministrazione non può respingere l'istanza adducendo il mancato utilizzo dei moduli o formulari o la mancata produzione di tali atti o documenti, e deve invitare l'istante a integrare la documentazione in un termine congruo.
( Decreto Regione Atto N° 140-2023 - Seduta N° 3791 - del 24/02/2023)
1. FINALITA’ GENERALI
Finalità del contributo è il sostegno al caregiver familiare, inteso come colui che assiste e si prende cura della persona che a causa di malattia, infermità o disabilità, anche croniche o degenerative, non sia autosufficiente e in grado di prendersi cura di se', sia riconosciuto invalido in quanto bisognoso di assistenza globale e continua di lunga durata ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o sia titolare di indennità di accompagnamento ai sensi della legge 11 febbraio 1980, n. 18. oppure della Legge 588/88.
Ai sensi della normativa vigente, sono considerati caregiver familiari i seguenti soggetti:
· il coniuge,
· il convivente in unione civile,
· il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76,
· un familiare o di un affine entro il secondo grado,
· un familiare entro il terzo grado, che sostituisca i soggetti di cui ai punti precedenti
qualora siano di età superiore ai 65 anni o affetti da patologie invalidanti o
deceduti/mancanti (articolo 33, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104).
Preso atto della delibera delle Giunta Regionale n. 140 del 24/02/2023 “Approvazione della programmazione regionale del fondo caregiver annualità 2022 – assegnazione del budget ai comuni capofila di conferenza dei sindaci ASL” che stabilisce nuovi requisiti di accesso alla misura in oggetto ed in particolare:
gli interventi devono essere destinati ai caregiver di persone:
in condizione di gravissima disabilità ex art. 3 del decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali 26 settembre 2016;
affette da grave demenza (Alzheimer e altre demenze) con una valutazione sulla scala Clinical Dementia Rating Scale (CDRS) tra 1 e 3;
in condizione di non autosufficienza come definito dalla Delibera della Giunta Regionale 20 ottobre 2006, n. 1106 “Indirizzi per il Fondo Regionale per la non autosufficienza”
il caregiver deve trovarsi nelle seguenti condizioni:
essere convivente con la persona assistita ed entrambi residenti in regione Liguria;
prestare assistenza continuativa all’assistito;
avere un ISEE ordinario inferiore o uguale a 30.000 euro;
Il contributo è incompatibile con il ricovero in struttura extraospedaliera, pubblica e privata.
L’assistito non deve già beneficiare di specifici contributi regionali che valorizzino il ruolo del caregiver nel sostegno alla domiciliarità (es. Gravissime Disabilità - riconoscimento lavoro di cura).
Il contributo viene riconosciuto fino ad un massimo di 12 mensilità e sulla base della disponibilità delle risorse assegnate da Regione Liguria e comunque non oltre il 30/04/2024;
l’importo mensile potrà variare a seconda del valore ISEE ORDINARIO del Caregiver come di seguito riportato:
· valore ISEE pari o inferiore a euro 15.000,00, il contributo è pari ad euro 600,00;
· valore ISEE superiore a 15.000,00, il contributo è pari ad euro 350,00.
Il contributo è finalizzato al sollievo e sostegno del ruolo di cura e di assistenza del caregiver familiare.
Inoltre il CAREGIVER deve dichiarare nella domanda di essere consapevole che:
qualora vengano meno le condizioni che costituiscono il presupposto per l’attribuzione della misura, la sua corresponsione è revocata e ogni somma indebitamente percepita va restituita, sono pertanto agite forme di recupero;
si intende implicita la rinuncia da parte del beneficiario alla misura in oggetto qualora il beneficiario fruisca e/o altre di misure regionali incompatibili;
il Distretto Sanitario e/o sociale si riserva di verificare, nei modi consentiti dalla legge ed avvalendosi anche di Autorità esterne, la veridicità delle dichiarazioni presentate;
le dichiarazioni non conformi al vero e la mancata comunicazione delle predette variazioni comportano l’applicazione delle sanzioni di legge, di cui all’art. 7 del decreto Presidente della Repubblica 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;
i dati acquisiti, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”) relativo alla gestione di dati personali e sensibili, vengono trattati dagli enti interessati per lo svolgimento delle proprie funzioni connesse al riconoscimento, al monitoraggio ed all’erogazione della misura regionale. A riguardo si rinvia alle informazioni specifiche di cui agli articoli 13-14 del GDPR.
Per ulteriori informazioni e per la presentazione della domanda:
Rapallo/Zoagli: Sportello Segretariato Sociale (su appuntamento) Tel 0185 -680402 (dalle 9:00 alle 13:00)
Santa Margherita Ligure/Portofino (su appuntamento) Servizio Sociale tel 0185 - 205361 (9:00 – 12:00)
DOCUMENTAZIONE DA PRESENTARE:
Si allega sottostante modulo di domanda e nota integrativa.
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